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Condizioni generali

I. Condizioni generali
1. Per i rapporti giuridici tra Fornitore e Committente in relazione alle consegne e/o ai servizi del Fornitore (di seguito: forniture) vigono esclusivamente le presenti GL. Le condizioni generali di contratto del Committente valgono solo se il Fornitore ha acconsentito esplicitamente per iscritto alla loro applicazione. Per il volume delle forniture sono determinanti le dichiarazioni concordi scritte di entrambe le parti.
2. È possibile stipulare il contratto di acquisto in tedesco, inglese o francese.
3. Il testo del contratto sarà salvato e vi manderemo i dati dell'ordine tramite e-mail. Le condizioni generali di contratto possono essere visualizzate in qualsiasi momento al sito https://autosen.com/terms. Nel vostro account potrete visualizzare gli ordini precedenti.
4. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore senza limite su preventivi, disegni e altra documentazione (di seguito: documentazione). È possibile rendere disponibile la documentazione a terzi solo previo consenso del Fornitore; essa deve essere restituita immediatamente al Fornitore su richiesta, se non viene effettuato alcun ordine. I principi 1 e 2 vanno applicati in modo corrispondente alla documentazione del Committente; questa può tuttavia essere messa a disposizione di quei terzi, ai quali il Fornitore ha demandato ammissibilmente le forniture.
5. Il Committente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software standard e firmware, con le caratteristiche di potenza concordate, in forma invariata sui dispositivi concordati. Al Committente non è consentito creare alcuna copia di sicurezza del software standard senza un accordo esplicito.
6. Le forniture parziali sono consentite, se possono risultare ragionevoli per il Committente.
7. Il termine "richieste di indennizzo" in queste GL comprende anche le richieste di sostituzione per spese inutilmente sostenute.

II. Prezzi, modalità di pagamento e compensazione
1. I prezzi sono da considerarsi come prezzi di fabbrica, escluso imballaggio, a cui va aggiunta la rispettiva aliquota IVA.
2. Se il Fornitore ha effettuato l'installazione o il montaggio e non è stata concordata altra prestazione, il Committente sostiene oltre alla retribuzione concordata tutti i costi aggiuntivi necessari, quali spese di trasporto e quelle di trasferta.
3. I pagamenti devono essere effettuati franco ufficio di pagamento del Fornitore.
4. Il Committente può compensare soltanto con richieste che siano indiscusse o che abbiano forza giuridica.

III. Riserva di proprietà
1. Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riservato dominio) rimangono di proprietà del Fornitore fino alla soddisfazione di tutti i diritti a lui riconosciuti dalla relazione commerciale nei confronti del Committente. Qualora il valore di tutti i diritti cautelativi riconosciuti al Fornitore superasse di oltre il 20% il valore di tutti i diritti salvaguardati, il Fornitore rilascerà, su richiesta del Committente, una parte corrispondente di tali diritti; il Fornitore avrà il diritto di scegliere quali diritti intende rilasciare.
2. Finché sussiste la riserva di proprietà, il Committente non potrà impegnare la merce soggetta a riservato dominio, né cederla a titolo di garanzia; essa potrà essere riceduta solo da rivenditori nell'ambito di normali attività commerciali e solo a condizione che il rivenditore venga pagato dal proprio cliente oppure ponga la condizione che il trasferimento di proprietà al cliente abbia luogo solo dopo che il cliente abbia adempiuto ai suoi obblighi di pagamento.
3. Qualora il Committente cedesse la merce soggetta a riservato dominio, egli cederà al Fornitore, fin da ora, tutte le rivendicazioni derivanti dalla cessione nei confronti dei propri clienti, compresi eventuali diritti collaterali - rivendicazioni di saldo incluse - quale garanzia, senza necessità di ulteriori dichiarazioni. Se la merce soggetta a riserva di dominio viene ceduta insieme ad altri oggetti, senza che ci si sia accordati su un prezzo unitario per tale merce, il Committente cederà al Fornitore la parte di rivendicazione sul prezzo complessivo che corrisponde al prezzo fatturato per la merce soggetta a riserva da parte del Fornitore.
4. a) Al Committente è consentito lavorare, mescolare o combinare la merce soggetta a riservato dominio con altri oggetti. La lavorazione verrà eseguita per il Fornitore. Il Committente conserverà il prodotto così ottenuto per il Fornitore con la cura di un commerciante serio. Il nuovo prodotto è da considerarsi come merce soggetta a riservato dominio.
4. b) Fin da ora, il Fornitore e il Committente convengono che, se in caso di mescolamento o combinazione della merce soggetta a riserva di dominio con altri materiali non di proprietà del Fornitore, quest'ultimo avrà la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva combinata rispetto al valore della merce restante al momento della combinazione o del mescolamento. Il nuovo prodotto è da considerarsi come merce soggetta a riservato dominio.
4. c) Le disposizioni riguardanti la cessione delle rivendicazioni descritte al punto 3 sono applicabili anche al nuovo prodotto. La cessione sarà tuttavia applicabile solo fino all'importo corrispondente al valore fatturato dal Fornitore per la merce soggetta a riserva di dominio lavorata, combinata o mescolata.
4. d) Qualora il Committente combinasse la merce soggetta a riserva di dominio con terreni o beni mobili, egli cederà al Fornitore, senza necessità di ulteriori dichiarazioni particolari, anche le rivendicazioni riconosciutegli come retribuzione per la combinazione, con tutti i diritti collaterali, a titolo di garanzia, per il valore proporzionale della merce combinata soggetta a riserva rispetto alle altre merci combinate al momento della combinazione.
5. Fino a revoca, il Committente è autorizzato a incassare i pagamenti oggetto di cessione derivanti dalla rivendita. Il Fornitore avrà il diritto di revocare l'autorizzazione al Committente di incassare per un valido motivo, in particolare ritardi nei pagamenti, sospensione di pagamenti, avvio di procedure di insolvenza o protesto di cambiale oppure fondati indizi di indebitamento eccessivo o di pericolo di incapacità di pagamento del Committente. Il Fornitore potrà, inoltre, previo preavviso con un periodo di scadenza adeguato, divulgare la cessione, realizzare le rivendicazioni cedute e pretendere la divulgazione della cessione nei confronti del cliente da parte del Committente.
6. In caso di sequestro di beni o altri tipi di interventi da parte di terzi il committente è tenuto a comunicare questi eventi immediatamente al Fornitore. Se venisse dimostrata l'esistenza di un giustificato interesse, il Committente deve fornire immediatamente al Fornitore le informazioni e la documentazione necessarie per far valere i suoi diritti nei confronti del cliente.
7. Se il Committente non adempiesse ai propri obblighi, in particolare in caso di ritardi dei pagamenti, il Fornitore avrà il diritto di rescissione del contratto, oltre che di riprendersi la soggetta a riserva di dominio, qualora il committente non avesse adempiuto ai suoi obblighi entro un ragionevole periodo di riparazione fissato dal Fornitore; le disposizioni di legge relative alla non indispensabilità di una scadenza rimangono invariate. Il Committente è obbligato a restituire la merce. La ripresa in consegna o l'esercizio della riserva di proprietà oppure il sequestro della merce soggetta a riserva da parte del Fornitore non implica la rescissione del contratto, tranne nel caso in cui il Fornitore dichiari esplicitamente la rescissione.

IV. Scadenze per le forniture; ritardo
1. L'osservanza delle scadenze per le forniture è vincolante se l'intera documentazione che il Committente deve fornire, le autorizzazioni e i nulla osta necessari, in particolare i progetti, raggiungono il destinatario tempestivamente e se le modalità di pagamento concordate e gli altri obblighi del Committente vengono rispettati. Se questi presupposti non fossero soddisfatti in tempo, le scadenze saranno adeguatamente prorogate; questa regola non si applica quando il Fornitore è responsabile del ritardo.
2. Se la mancata osservanza delle scadenze fosse riconducibile
a) a cause di forza maggiore, ad es. mobilitazione, guerra, atti terroristici, rivolte o avvenimenti simili (ad es. sciopero, serrata),
b) a virus o altri attacchi al sistema informatico del Fornitore, che hanno luogo nonostante i provvedimenti di protezione comunemente adottati per la gestione,
c) a impedimenti derivanti da norme tedesche, statunitensi, nazionali, comunitarie o internazionali della legge sul commercio estero o da altre circostanze di cui il Fornitore non è responsabile; oppure
d) alla mancata o non tempestiva fornitura del Fornitore, le scadenze saranno adeguatamente prorogate.
3. Se il Fornitore è responsabile del ritardo, il Committente può - se riesce a dimostrare di aver subito un danno a causa del ritardo - chiedere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, che non superi tuttavia il 5% del prezzo per la parte delle forniture che a non è risultata utilizzabile per il fine previsto a causa del ritardo.
4. Le richieste di indennizzo del Committente a causa del ritardo della fornitura e quelle in luogo della prestazione, che superano i limiti specificati al punto 3, sono escluse in tutti i casi di ritardo della fornitura, anche dopo che è scaduto un termine prefissato dal Fornitore per la fornitura. Ciò non è applicabile nei casi di responsabilità intenzionale, grave negligenza o nei casi in cui si è responsabili davanti alla legge a causa di decesso, lesione fisica o danni alla salute. Il Committente può rescindere il contratto nell'ambito della legge soltanto se il Fornitore è responsabile del ritardo della fornitura. Le suddette disposizioni non incidono sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente.
5. Su richiesta del Fornitore, il Committente è tenuto a dichiarare, entro una scadenza adeguata, se intende rescindere il contratto a causa del ritardo della fornitura o farsi consegnare la fornitura.
6. Se la spedizione o la consegna ritardassero su richiesta del Committente per oltre un mese dopo la notifica di disponibilità alla spedizione, è possibile addebitare al Committente le spese di stoccaggio - per ogni ulteriore mese iniziato - dello 0,5% del prezzo degli oggetti della fornitura, senza tuttavia superare un importo complessivo pari al 5%. La dimostrazione di aver sostenuto spese di stoccaggio superiori o inferiori rimane una prerogativa delle parti contrattuali.

V. Trasferimento del rischio
1. Anche se la fornitura è esente da tasse di porto, il rischio viene trasferito al Committente nel seguente modo:
a) se la fornitura non comprende installazione o montaggio, al momento della spedizione o del ritiro. Il Fornitore assicura la fornitura contro i consueti rischi di trasporto su richiesta e a spese del Committente.
b) se la fornitura comprende installazione o montaggio, nel giorno in cui il Committente prende in consegna la merce nella propria azienda oppure, se così concordato, in seguito a una prova di funzionamento con esito positivo.
2. Se la spedizione, la consegna, l'inizio, l'esecuzione dell'installazione o del montaggio, la presa in consegna presso la propria azienda o la prova di funzionamento vengono ritardati per motivi di cui il Committente è responsabile o se il Committente ritarda l'accettazione per altri motivi il rischio viene trasferito al Committente.

VI. Installazione e montaggio
Se non diversamente concordato per iscritto, l’installazione e il montaggio sono soggetti alle seguenti disposizioni:
1. Il Committente deve provvedere a proprie spese e tempestivamente:
a) tutti i lavori di terra e di costruzione e gli altri lavori supplementari non compresi nella sfera di competenza del Fornitore, compresa la manodopera specializzata e non richiesta, i materiali e gli attrezzi,
b) le attrezzature e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, quali ponteggi, dispositivi di sollevamento e di altro tipo, nonché combustibili e lubrificanti,
c) energia e acqua nel luogo di utilizzo, inclusi collegamenti, riscaldamento e illuminazione,
d) ambienti asciutti, di dimensioni sufficientemente grandi e dotati di serratura nel luogo di montaggio per la conservazione di componenti delle macchine, apparecchiature, materiali, attrezzi ecc., e ambienti di lavoro e svago adatti per il personale addetto al montaggio, inclusi gli impianti sanitari adatti alla situazione; inoltre, il Committente deve adottare i provvedimenti per la protezione della proprietà del Fornitore e del personale addetto al montaggio in cantiere, che adotterebbe per proteggere la propria proprietà.
e) indumenti e dispositivi di protezione necessari per le particolari condizioni nel luogo di lavoro. Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, il Committente deve fornire, senza esplicito sollecito, tutte le informazioni necessarie sulla posizione delle linee elettriche, di gas e acqua sotto traccia o di impianti simili, nonché i dati strutturali necessari.
2. Prima dell’installazione o del montaggio, i materiali e le attrezzature necessari per l’inizio dei lavori dovranno essere disponibili sul luogo di installazione o di montaggio e tutti i lavori preliminari che precedono l'inizio del montaggio dovranno aver raggiunto una fase tale da consentire l'avvio dell'installazione o del montaggio come previsto dagli accordi e la loro esecuzione ininterrotta. Le vie di accesso e il luogo di installazione o di montaggio dovranno essere piani e privi di ostacoli.
3. Qualora l'installazione, il montaggio o la messa in funzione subissero ritardi dovuti a circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, il Committente si deve fare carico in misura adeguata dei costi derivanti dai tempi di inattività e delle spese di trasferta supplementari necessarie del Fornitore o del personale addetto al montaggio.
4. Il Committente deve comunicare al Fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio ogni settimana e attestare per iscritto senza indugio l'avvenuto completamento dell'installazione, del montaggio o della messa in funzione.
5. Se dopo l'ultimazione del lavoro il Fornitore richiede il collaudo della fornitura, il Committente deve soddisfare tale richiesta entro due settimane. Ciò vale anche nel caso in cui il Committente facesse trascorrere le due settimane o la fornitura fosse stata utilizzata, eventualmente al termine della fase di controllo concordata.

VII. Presa in consegna
Al Committente non è consentito rifiutarsi di prendere in consegna le forniture a causa di difetti irrilevanti.

VIII. Vizi della cosa
Il Fornitore risponde dei vizi della cosa come segue:
1. Il Fornitore è tenuto a ritoccare gratuitamente o fornire nuovamente tutti quei pezzi o servizi che presentano vizi della cosa, se la causa di tali vizi sussisteva già al momento del trasferimento del rischio.
2. I diritti all'adempimento postumo decadono 12 mesi dopo l'inizio della prescrizione; norme corrispondenti regolano il rescissione e la riduzione. Questa scadenza non vale se la legge con gli articoli 438 comma 1 n. 2 (costruzioni e oggetti per costruzioni), 479 comma 1 (diritto di regresso) e 634 comma 1 n. 2 (difetti di costruzione) del Codice Civile tedesco (BGB) prevede tempi più lunghi, in caso di premeditazione, occultamento del vizio e di mancata corrispondenza alle caratteristiche garantite. Sono fatte salve le disposizioni sulla sospensione del limite normativo e sul nuovo inizio delle scadenze.
3. Le notifiche della costatazione dei vizi per opera del Committente deve aver luogo immediatamente per iscritto.
4. Qualora venissero notificati dei vizi, il Committente potrà trattenere il pagamento di una somma ragionevolmente proporzionale ai vizi constatati. Il Committente può trattenere i pagamenti solamente se viene fatta valere una notifica del vizio incontestabile. Il Committente non ha diritto a trattenere pagamenti, quando i suoi diritti in seguito a vizi sono prescritti. Se la notifica di constatazione del vizio è ingiustificata, il Fornitore ha diritto a chiedere al Committente il rimborso delle spese sostenute.
5. Al Fornitore dovrà essere concessa l'occasione di adempiere successivamente ai suoi obblighi entro una scadenza adeguata.
6. Se l'adempimento postumo non ha luogo, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto - fatte salve le richieste di indennizzo di cui al n. 10 - o di ridurre la retribuzione.
7. Non sussistono diritti di reclamo derivanti dai vizi in caso di scostamento irrilevante dalle caratteristiche concordate, di piccole difficoltà legate all'utilizzo, di naturale usura o di danni, che sono stati causati dopo il trasferimento del rischio da un trattamento improprio o negligente, carico eccessivo, attrezzatura inadeguata, lavori di costruzione carenti, fondamenta non adatte oppure particolari fattori di influenza esterni non previsti dal contratto, o in caso di errori del software non riproducibili. Se il Committente o terzi apportano modifiche o riparazioni improprie, non sussistono diritti di reclamo derivanti dai vizi della cosa e dalle relative conseguenze.
8. Sono escluse le rivendicazioni del Committente per le spese sostenute ai fini dell'adempimento postumo, in particolare spese di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, se le spese fossero aumentate, perché l'oggetto della fornitura è stato consegnato successivamente in un luogo diverso dalla sede del Committente, a meno che il trasporto non corrisponda alla destinazione abituale della fornitura.
9. Il diritto di regresso del Committente nei confronti del Fornitore ai sensi dell'art. 478 del Codice Civile tedesco (regresso dell'imprenditore) si limita ai casi in cui il Committente non abbia stipulato con il proprio acquirente accordi che esulino dai limiti delle disposizioni di legge in materia dei diritti di reclamo in seguito ai vizi della cosa. I limiti di applicazione del diritto di regresso del Committente nei confronti del Fornitore sono regolati dal punto 8 dell'art. 478 comma 2 (BGB).
10. .Il Committente non potrà presentare richieste di indennizzo basate su un danno materiale. Ciò non sarà applicabile in caso di occultamento fraudolento del vizio, mancata corrispondenza alle caratteristiche garantite, decesso, lesione fisica o danni alla salute e di intenzionalità o grave negligenza della violazione del contratto da parte del Fornitore. Le suddette disposizioni non modificano l’onere della prova a sfavore del Committente. Sono escluse altre rivendicazioni del Committente non comprese tra quelle menzionate nel presente art. VIII basate su un vizio della cosa.

IX. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici
1. Se non diversamente concordato, il Fornitore è tenuto ad effettuare la fornitura soltanto nel Paese, in cui si trova il luogo di consegna, in assenza dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Se terzi reclamano diritti giustificati nei confronti del Committente, sulla base della violazione di diritti di proprietà in seguito alle forniture effettuate dal Fornitore ed utilizzate per contratto, quest'ultimo risponde nei confronti del Committente entro la scadenza stabilita dall'art. VIII n. 2 come segue:
a) Il Fornitore farà valere a sua scelta e a sue spese un diritto di usufrutto per le forniture in questione oppure le modificherà, affinché non sia violato il diritto di proprietà o le sostituirà. Se il Fornitore non è in grado di farlo a condizioni ragionevoli, il Committente ha i diritti di rescissione e di riduzione previsti dalla legge.
b) L'obbligo di indennizzo del Fornitore si orienta all'art. XII.
c) Gli obblighi precedentemente menzionati del Fornitore sussistono solo fintanto che il Committente informa immediatamente e per iscritto il Fornitore dei diritti rivendicati da terzi, non riconosce la violazione e fatta salva la riserva per tutte le misure di difesa e le trattative preventive da parte del Fornitore. Se il Committente si astiene dall'utilizzo della fornitura per motivi di contenimento dei danni o altre ragioni importanti, è obbligato a comunicare ai terzi che la cessazione dell'utilizzo non implica alcun riconoscimento di una violazione del diritto di proprietà.
2. Sono esclusi i diritti del Committente se è responsabile della violazione del diritto di proprietà.
3. Sono inoltre esclusi i diritti di rivendicazione del Committente, se la violazione del diritto di proprietà è causata da speciali istruzioni del Committente, da un'applicazione non prevedibile da parte del Fornitore o dal fatto che il Committente utilizza la fornitura in forma modificata o in combinazione con prodotti non forniti dal Fornitore.
4. In caso di violazioni del diritto di proprietà si applicano le disposizioni dell'art. VIII n. 4, 5 e 9 per i diritti del Committente regolamentati al n. 1a).
5. Se sussistono altri vizi giuridici si applicano le disposizioni dell'art. VIII.
6. Altri diritti del Committente nei confronti del Fornitore e dei suoi collaboratori che esulano da quelli regolamentati in questo art. IX sono esclusi per vizio giuridico.

X. Riserva di adempimento
1. L'adempimento contrattuale è soggetto alla condizione che non si oppongano ad esso ostacoli derivanti dal diritto tedesco, statunitense o da altre disposizioni in materia di scambi economici con l'estero applicabili a livello nazionale, europeo o internazionale, né operazioni di embargo o altre sanzioni.
2. Il Committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione, che sono necessarie per l'esportazione, lo stazionamento e l'importazione.

XI. Impossibilità, adattamento del contratto
1. Se la fornitura è impossibile, il Committente è autorizzato a richiedere l'indennizzo, a meno che il Fornitore non abbia nessuna responsabilità per quanto riguarda l'impossibilità. La richiesta di indennizzo del Committente si limita tuttavia al 10% del valore del pezzo della fornitura che non può essere utilizzato per lo scopo previsto a causa dell'impossibilità. Questa limitazione non è applicabile, se è prevista l'assunzione di responsabilità nei casi di premeditazione, grave negligenza o di decesso, lesione fisica o danni alla salute; ciò non incide sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente. È fatto salvo il diritto del Committente alla rescissione del contratto.
2. Se gli eventi ai sensi dell'art. IV n. 2 a) - c) modificano sostanzialmente il significato economico o il contenuto della fornitura o influiscono notevolmente sull'azienda del Fornitore, il contratto viene adattato in virtù della buona fede. Se questo non è ragionevole dal punto di vista economico, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale, quando non vengono date le autorizzazioni necessarie all'esportazione o non sono utilizzabili. Se intende fare uso di questo diritto di recessione, una volta preso atto della portata dell'evento deve comunicarlo immediatamente al Committente, anche se inizialmente era stato concordato con il Committente un prolungamento del periodo di consegna.

XII. Altre richieste di indennizzo; prescrizione
1. Se non altrimenti regolate in queste GL, sono escluse le richieste di indennizzo del Committente, indipendentemente dal motivo legale, in particolare a causa della violazione degli obblighi derivanti dal rapporto giuridico obbligatorio e dall'azione non consentita.
2. Questo non vale, nei seguenti casi in cui sussiste la responsabilità:
a) secondo la legge sulla responsabilità per il prodotto,
b) in caso di premeditazione,
c) in caso di negligenza grave dei proprietari, rappresentanti legali o dirigenti,
d) in caso di premeditazione,
e) per mancata conformità di una garanzia acquisita,
f) a causa di decesso, lesione fisica o danni alla salute oppure
g) della violazione di oneri contrattuali essenziali. La richiesta di indennizzo per la violazione di oneri contrattuali essenziali è tuttavia limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili, a meno che non sussista un altro dei casi menzionati sopra.
3. Le suddette disposizioni non incidono sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente.

XIII. Foro competente e diritto applicabile
1. Se il Committente è un commerciante, l'unico foro competente è il foro competente per il Fornitore, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Il Fornitore è tuttavia autorizzato a rivolgersi anche al foro competente per il Committente.
2. Questo contratto, compresa la sua interpretazione, è soggetto al Diritto tedesco, con esclusione dei trattati delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti la vendita internazionale di merci (CISG).

XIV. Vincoli contrattuali
Anche in caso di inefficacia giuridica di singole disposizioni, il contratto rimane vincolante nelle sue parti restanti. Questo non vale, se la fedeltà alle disposizioni contrattuali rappresenterebbe un atteggiamento di eccessivo rigore per una delle due parti.

Informativa sul diritto di recesso per il consumatore finale privato

Diritto di revoca
Il cliente può revocare in forma scritta (ad es. per lettera, fax, e-mail) la propria dichiarazione di contratto entro 14 giorni senza indicarne le ragioni oppure – se gli viene fornita la merce prima della scadenza dei termini – anche rispedendo la merce. I termini di scadenza decorrono a partire dalla ricezione di questa informativa in forma scritta, ma non prima del ricevimento della merce da parte del destinatario (in caso di fornitura ripetuta di merci simili non prima del ricevimento della prima consegna parziale) e nemmeno prima dell'assolvimento del nostro obbligo di fornire informazioni secondo art. 246 § 2 in relazione a quanto previsto dal § 1 comma 1 e 2 EGBGB (legge introduttiva al codice civile tedesco) nonché dei nostri obblighi secondo § 312e comma 1 par. 1 BGB (codice civile tedesco) in relazione a quanto previsto in art. 246 § 3 EGBGB. Per rispettare la scadenza di revoca è sufficiente la spedizione tempestiva della revoca o della merce. La revoca va spedita a:

Indirizzo:
autosen gmbh
Via Isonzo 67
40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia

Sede centrale:
autosen gmbh
Annastraße 41
45130 Essen, Germania

Conseguenze della revoca
Nel caso di una revoca attiva si devono restituire le forniture ricevute da entrambe le parti ed eventualmente i benefici ricavati (ad es. gli interessi). Se non può restituirci la prestazione ricevuta e i benefici ricavati (ad es. vantaggi derivanti dall'uso) oppure può farlo sono parzialmente o se il suo stato è compromesso, il Cliente deve corrisponderci un rimborso di valore equivalente. Per il peggioramento dello stato della merce e per i benefici ricavati, il Cliente deve corrispondere un valore equivalente solo se i benefici o il peggioramento è riconducibile ad un impiego della merce che esula dal controllo delle proprietà e del funzionamento. Per "controllo delle proprietà e del funzionamento" si intende la prova di funzionamento della rispettiva merce come è possibile e consueto fare in negozio. La merce, che può essere spedita come pacco, dovrà essere rispedita a nostro pericolo.

Il Cliente deve sostenere i costi di rispedizione regolari, se la merce fornita corrisponde a quella ordinata e se il prezzo della merce da rispedire non supera l'importo di 40 EURO oppure se, in caso di prezzo maggiore della merce, al momento della revoca non aveva ancora saldato il pagamento o un pagamento parziale fissato per contratto. Altrimenti la spedizione al mittente è gratuita per il Cliente. La merce che non può essere spedita come pacco sarà ritirata presso il Cliente.

Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere onorati entro 30 giorni. I termini di scadenza decorrono per il Cliente a partire dalla spedizione della sua dichiarazione di revoca o della merce, per noi a partire dalla loro ricezione.

Fine dell'informativa sul diritto di recesso


Garanzia per i prodotti del catalogo autosen


  • Le seguenti condizioni di garanzia si riferiscono ai prodotti del catalogo di autosen.
  • Il prodotto è descritto esclusivamente nella documentazione, in particolare nella specifica.
  • autosen garantisce il funzionamento dei propri prodotti per una durata di 60 mesi a partire dalla consegna del prodotto fermo restando che quest'ultimo venga utilizzato conformemente alla specifica.
  • Il cliente deve verificare immediatamente, al più tardi entro un mese dalla consegna, se il prodotto presenta eventuali difetti e, nel caso, denunziarli in forma scritta.
  • In caso di reclamo, il cliente deve rispedire il prodotto alla rispettiva filiale autosen non appena è stato scoperto il difetto, al più tardi entro un mese, allegando una descrizione del difetto riscontrato e indicando il codice articolo autosen. autosen verificherà il prodotto e invierà un resoconto di prova all’acquirente, se richiesto.
  • Nel caso di un lecito reclamo, il cliente riceverà un prodotto sostitutivo gratuito. Altre richieste di risarcimento sono escluse a meno che non vengano applicate norme di legge sulla responsabilità.


Termini e condizioni speciali


Questi Special Terms and Conditions (STC) (termini e condizioni speciali) sono parte integrante delle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV).

I. Definizioni
Supplier: azienda che fornisce services
Client: azienda o persona che completa la registrazione per l’uso di services
Parties: definizione congiunta di client e supplier
Service(s): servizi offerti dal supplier attraverso la piattaforma IoT; la piattaforma IoT è una piattaforma per Internet of Things nell’ambito dello scopo descritto nella Manuale di istruzioni sia per connettere e gestire i gateway che per visualizzare ed analizzare i dati forniti in un modello Software-as-a-Service come indicato nella Manuale di istruzioni;
Tenant: una condivisione dedicata di un esempio di installazione di services, comprendente il proprio database logico, la configurazione, la gestione dell’utente e la funzionalità individuale per il tenant; un tenant è accessibile con un URL unico
Subtenant: una condivisione dedicata di un esempio di installazione di services, associata a un tenant e comprendente il proprio database logico, la configurazione, la gestione dell’utente e un’altra funzionalità individuale per il subtenant; un subtenant è accessibile con un URL unico
Confidential Information: ogni e qualsiasi informazione sotto qualsiasi forma, comprendente, ma senza limitazione a questo, informazioni riguardanti l’attività commerciale, le prospettive di attività commerciale, le finanze, i processi tecnici, il software di computer (comprendenti, ma senza limitazione a questo, i concetti che ne sono alla base, l’organizzazione, l’architettura, il codice sorgente e il codice oggetto), i diritti di proprietà intellettuale, le raccolte di due o più elementi di tali informazioni, lo stabilire se sia o no di per sé riservato ogni singolo elemento che venga in possesso di una parte in virtù del suo ingresso nell’agreement, e ogni e qualsiasi informazione che sia stata o possa essere derivata o ottenuta da qualsiasi informazione di questo genere
Agreement: contratto per la fornitura di services e/o di beni così come definito in questi STC e/o nelle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende da parte del supplier; questi STC, congiuntamente a tutti i rispettivi Termini e condizioni generali, appendici, prospetti, allegati, relativi ai services e/o beni ordinati dal cliente; sono esclusi i Termini e condizioni generali del cliente
Manuale di istruzioni: la descrizione del prodotto è un componente fisso dell’agreement sotto forma di manuale dell’utente, che i clienti possono richiamare nel campo del download sulla pagina dell'articolo.
Gateway: è l’hardware indicato come io-key

II. Scopo
Questi STC governano la fornitura di services, come sono stati definiti nel capitolo I.

III. Registrazione
(1) Per accedere e utilizzare i services, è necessario che il client registri e crei degli user account nell’ambito di un ambiente tenant. Per creare un account è necessario che il client fornisca determinate informazioni personali riguardanti chi esegue la registrazione e crei un username e una password (“Informazioni sull’account”). Il client concorda di fornire informazioni accurate, aggiornate e complete sull’account. Il supplier si riserva il diritto di sospendere o di annullare qualsiasi account o tenant, se una qualsiasi informazione sull’account fornita durante o dopo il processo di registrazione è o diventa imprecisa, errata o fuorviante.
(2) Il client ha la responsabilità di mantenere la riservatezza sulle sue informazioni sull’account e concorda che notificherà al supplier se la sua informazione sull’account è stata perduta, rubata o portata a conoscenza di una terza parte non autorizzata o comunque se possa essere stata messa a rischio. Il client è responsabile di tutte le attività che rientrano nel suo account.
(3) Il client è responsabile di stabilire direttive per la sicurezza, in modo da impedire un accesso non autorizzato agli account e ai gateway del client. In particolare, il supplier non può essere ritenuto responsabile di violazioni dei dati o di abuso della macchina, che derivino dall’uso di password non sicure o dalla mancanza di attuazione di condizioni di sicurezza da parte del client o su apparecchiature e gateway usati dal client.

IV. Diritti d’uso
(1) In conformità a questi STC e in sostituzione del pagamento di una tariffa [capitolo IX], il supplier concede al client il diritto temporaneo e non esclusivo di accedere e (a) di usare i services, esclusivamente su un subtenant separato, solo per i propri scopi commerciali interni, (b) di connettere i propri gateway solo ai services usando esclusivamente API che siano state fornite dal supplier o da un suo licenziante o da un licenziante di quest’ultimo, (c) di usare services esclusivamente nell’ambito del/dei gateway di autosen.
(2) Nonostante quanto sopra affermato, il client può autorizzare utenti individuali di terze parti (ad esempio, fornitori di services) ad accedere e ad usare services sul rispettivo subtenant del client, solo sulla base di termini e condizioni scritte che: (a) non siano meno restrittive di quelle contenute in questi STC, (b) non comprendano interpretazioni false o fuorvianti o qualsiasi assicurazione o garanzia nei confronti del supplier di services o del suo licenziante (c) proteggano in modo adeguato le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale del supplier o del suo licenziante e (d) rientrino nello scopo che è stato definito nel capitolo IV (1) di questi STC.

V. Restrizioni d’uso
(1) Il diritto di usare i services qui concessi è sottoposto alle seguenti restrizioni. Nulla in questi STC deve essere interpretato in modo da significare, per deduzione o in altro modo, che al client sarà permesso qualsiasi accesso al codice di programmazione o sorgente di services o al software che ne è la base (o a una sua qualsiasi parte) o un diritto di installare localmente il software che ne è la base o qualsiasi sua parte in qualsiasi sistema del client o di qualsiasi terza parte.
(2) In aggiunta a ciò, il client:
a) non dovrà copiare, creare qualsiasi lavoro che ne sia derivato, trasferire (ad esempio, vendere, rivendere, dare in affitto, in leasing), assegnare, mettere in comproprietà o comunque sfruttare commercialmente services o rendere disponibili services a qualsiasi terza parte, compreso qualsiasi ente consociato, dipendente o affiliato, a meno che questo non sia permesso da questi STC o da una legge obbligatoria applicabile.
b) non dovrà interferire con o disturbare l’integrità o le prestazioni di services o di dati qui contenuti (ad esempio, eseguendo verifiche delle prestazioni, a meno che questo non sia stato concordato per iscritto tra le parti;
c) non dovrà tentare di ottenere un accesso non autorizzato a services o a corrispondenti sistemi o reti.
d) non dovrà divulgare informazioni sulle prestazioni relative a services o al software che ne è la base;
e) non dovrà archiviare o elaborare qualsiasi dato personale dei seguenti tipi: informazioni sull’origine razziale o etnica di una persona, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a un sindacato, salute (HITECH – Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act & HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act), vita sessuale, informazioni relative a conti bancari o a carte di credito (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) inclusi, ma senza limitazione a questi, i dati in conformità all’art. 9, n° 1 del GDPR (General Data Protection Regulation / Regolamento generale di protezione dei dati));
f) non dovrà usare le capacità di configurazione e di trasmissione di informazioni di services per qualsiasi altro scopo al di fuori di quelli stabiliti in questi STC; oppure
g) non dovrà utilizzare comunque services in qualsiasi modo che non sia: (i) in conformità con una legge da applicare (compreso, ma senza limitazione a questo, il trasferimento di dati/informazioni illegali, che violi i diritti di proprietà di qualsiasi terza parte); o (ii) esplicitamente permesso sulla base di questi STC.
h) non dovrà scaricare, accedere e/o dare accesso a, o comunque esportare o riesportare qualsiasi software o service, tecnologia o altra informazione tratta di, che ne siano alla base, ad eccezione di quanto esplicitamente stabilito in questi STC e in totale conformità con tutte le leggi e con tutti i regolamenti nazionali ed internazionali applicabili. Il client concorda di indennizzare, mantenere indenne e difendere il supplier nei confronti di ogni e qualsiasi responsabilità derivante o relativa alla violazione di questa clausola da parte del client. Il supplier si riserva il diritto di non dare esecuzione all’intero agreement, o a sue parti coinvolte, nel caso qualsiasi regolamento all’esportazione, nazionale o internazionale, o legislazione estera di commercio o qualsiasi restrizione su qualsiasi paese di destinazione/client/uso implicata in embargo o in altre sanzioni, proibisca la fornitura di beni a esportazione controllata (elementi a doppio uso) e services che devono essere riconosciuti al client in conformità a questi STC. Il client deve essere informato se sia necessaria una corrispondente approvazione ufficiale all’esportazione da parte di autorità nazionali o internazionali di controllo dell’esportazione e se il supplier possa posticipare la fornitura di services in questione fino a quando tutte queste approvazioni richieste siano state concesse. Nel caso di qualsiasi modifica delle rispettive classifiche o requisiti per l’esportazione, il supplier può posticipare oppure sospendere (a seconda dei casi) la fornitura di services coinvolti, fino a quando tutte queste approvazioni richieste siano state concesse e, nel caso queste approvazioni non vengano concesse, annullare la fornitura dei rispettivi services.

VI. Software di terze parti / Software open source
Il software può comprendere componenti che sono soggetti a restrizioni da condizioni speciali di licenza di terze parti o da licenza open source. Le parti coinvolte, compreso il testo della licenza che deve essere applicata, sono indicate nella corrispondente Manuale di istruzioni nella misura in cui questa è obbligatoria nell’ambito delle rispettive licenze.

VII. Riserva di diritti
Tutte le informazioni riservate, come pure tutti i diritti di proprietà intellettuale e il titolo relativo ai services (tranne che nella misura in cui coinvolgano qualsiasi client o elemento in possesso di terze parti) resteranno con il supplier e/o con il suo licenziante (a seconda dei casi) e, in base a queste STC, al client non viene trasferito alcun interesse o proprietà di tali elementi. Sottoposto solo ai diritti espressamente concessi al client in base a questi STC, tutti i diritti e l’interesse nei e per i services rimarranno con il proprietario e gli apparterranno esclusivamente.

VIII. Disponibilità del software
Il supplier garantisce una disponibilità dei services, come descritto nella Manuale di istruzioni. Per motivi tecnici, su cui il supplier non può influire, si può arrivare a restrizioni nella disponibilità dei services. Sotto questa fattispecie ricadono in particolare le azioni di terzi, che non agiscono su incarico del supplier, le condizioni tecniche di Internet e di forza maggiore, su cui il supplier non può influire. Anche l’hardware e il software e l’infrastruttura tecnica utilizzati dal cliente possono influire sulle prestazioni del supplier. Per quanto tali circostanze influiscano sulla disponibilità o sulla funzionalità delle prestazioni apportate dal supplier, questo non produce alcun effetto sulla conformità contrattuale delle prestazioni apportate.

IX. Pagamento
(1) La commissione sul pagamento e le condizioni di pagamento sono definite nella conferma di acquisto emessa dal supplier.
(2) Se il client sceglie di pagare mediante una procedura di addebito diretto, egli autorizza irrevocabilmente il supplier ad incassare i pagamenti da versare alla scadenza mediante addebito diretto dal suo conto con l’IBAN, il BIC e con la denominazione precisa dell’istituto di credito da lui stesso inseriti.
(3) Se il cliente è in ritardo per più di quattro settimane nel pagamento di un bonifico in scadenza, il supplier è autorizzato, dopo un avvertimento preliminare con fissazione della scadenza e dopo decorrenza della data di scadenza, a bloccare l’accesso ai services. Il diritto del supplier al bonifico resta impregiudicato da questo blocco. L’accesso ai services viene nuovamente riattivato senza ritardi dopo il completo saldo dei residui di debito. Il diritto di blocco dell’accesso permane come mezzo meno gravoso anche nel caso in cui il supplier abbia diritto al licenziamento straordinario.
(4) Il client non ha alcun titolo per il rimborso di qualsiasi commissione per l’uso parziale del service, l’annullamento o la sospensione dei services.

X. Termine e rescissione
(1) Il termine dell’agreement si applica in conformità alla conferma di acquisto emessa dal supplier.
(2) Ciascuna delle parti può rescindere l’agreement con una durata di un (1) mese, con scadenza di (1) mese ed effetto alla fine del mese successivo e l’agreement con la durata di (1) anno con la scadenza di (1) mese ed effetto alla fine del rispettivo anno, senza che debba essere stabilita per questo una causa.
(3) Il diritto di rescissione straordinaria per giusta causa rimane impregiudicato. Quale giusta causa vale in particolare: (i) l’apertura di un procedimento di transazione o di insolvenza relativo al patrimonio del cliente; (ii) la violazione da parte del cliente del suo obbligo di pagamento di un bonifico in scadenza, nonostante l’ingiunzione e la fissazione di una adeguata scadenza da parte del supplier, dopo decorrenza dell’adeguata scadenza; (iii) la violazione da parte del cliente del suo obbligo di mantenimento di un adeguato livello di sicurezza IT oppure la mancata installazione o una difettosa installazione da parte del cliente degli aggiornamenti della sicurezza messi a disposizione dal provider del service; la violazione da parte del cliente di alcune delle disposizioni sostanziali di questo contratto, in particolare, se il cliente, nonostante l’ingiunzione scritta, continua a violare i suoi obblighi.

XI. Obblighi del supplier
Nel corso del periodo dell’agreement, il supplier avrà i seguenti obblighi:

(1) In sostituzione del pagamento delle commissioni, il supplier fornirà servizi come descritto in questi STC;
(2) Il supplier effettuerà degli sforzi commercialmente ragionevoli per rendere i services accessibili al client, a condizione della disponibilità di una infrastruttura di terza parte (ad esempio, laaS / Infrastructure as a Service), manutenzione, disponibilità di reti di terza parte, apparecchiature di comunicazione ed eventi di forza maggiore;
(3) il fornitore nel fornire i services metterà in atto misure di sicurezza commercialmente ragionevoli;
(4) Il supplier ha la responsabilità di fornire la connettività tra gateway e services, a condizione che sia disponibile il collegamento radio in conformità alle condizioni commerciali supplementari; il supplier non è responsabile della disponibilità del collegamento radio.

XII. Obblighi del client
Nel corso del periodo dell’agreement, il client avrà i seguenti obblighi:

(1) Il client informerà il supplier se sorge qualche disputa riguardo ai services e si conformerà a tutte le istruzioni ragionevoli del supplier a questo proposito;
(2) Il client è il solo responsabile di tutti i dati del cliente forniti o caricati, archiviati nei services o trasmessi tramite i services al supplier, e dell’uso di questi services. Tale responsabilità comprenderà (ma non sarà limitata solo a questo) il dovere di assicurare qualsiasi diritto e permesso in relazione alla privacy, che possano essere richiesti dalla legge locale o dalle politiche interne del client e il dovere di eseguire copie di backup, in modo da evitare qualsiasi perdita o danno.
(3) Il client garantisce e dichiara che manterrà le di misure di sicurezza per coprire, senza limitazioni, riservatezza, autenticità e integrità, per assicurare che l’accesso ai services sia limitato e impostato sulla base dei presenti STC.

XIII. Garanzia
(1) Qualsiasi materiale pubblico (ad esempio, materiale di marketing) che comprenda qualsiasi tipo di dati tecnici, specifiche o dichiarazione di service non avrà i requisiti di descrizione dei services. A condizione che i services vengano usati in conformità ai presenti STC, il supplier garantisce che i services saranno conformi alla Manuale di istruzioni; deviazioni immateriali e insignificanti dalla Manuale di istruzioni sono escluse da tale garanzia. Il supplier non fornisce alcuna garanzia che i services soddisferanno tutti i requisiti del client o che i services funzioneranno senza interruzioni ed esenti da errori.
(2) Prerequisito di qualsiasi reclamo riguardante una violazione degli obblighi dei services (“Violazione dei services”) è che (a) il client, immediatamente dopo il verificarsi di una violazione dei services, invii una relazione al supplier, comprendente informazioni e descrizione dell’emergenza della violazione del service, gli effetti della violazione del services o e le circostanze nel cui ambito emerge la violazione del service e (b) la violazione del service sia riproducibile e rilevabile.
(3) Nel caso i requisiti sopra stabiliti siano soddisfatti e a condizione che la violazione del service sia colpa del supplier, il supplier sanerà (ad esempio, eliminerà o elaborerà) la violazione dei services entro un ragionevole periodo di scadenza delle prestazioni. Se il supplier non sarà in grado di sanare la violazione dei services entro un ragionevole periodo di scadenza delle prestazioni, allora il client potrà rescindere l’agreement. Qualsiasi ulteriore reclamo sulla garanzia è escluso. I capitoli Responsabilità ed Esenzione di quegli STC e qualsiasi restrizione di Garanzia e/o Responsabilità stipulata nelle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende o tutti gli altri Termini e Condizioni del supplier applicabili rimangono inalterati.
(4) Il client conferma che i services non possono essere usati per applicazioni ad alto rischio, in cui luoghi precisi o caratteristiche sulle mappe sono essenziali per il client, ad esempio, l’uso dei services in caso di services di emergenza. Il client conferma che i services non possono essere usati come parte di una verifica delle prestazioni o come stress test, senza l’esplicito permesso scritto del supplier. Non è permesso sovraccaricare di proposito i services, né allo scopo di verifica, né per verificare i limiti delle prestazioni dei gateway connessi o degli stessi services. Il client deve prendere dei provvedimenti per evitare un sovraccarico accidentale.

XIV. Responsabilità/esenzione
(1) Senza tenere conto di motivazioni legali, il supplier sarà soggetto a una responsabilità illimitata per qualsiasi danno causato da atti intenzionali o da omissioni o da negligenza grave e per qualsiasi reclamo, sul quale la responsabilità sarebbe in generale inapplicabile, comprese le perdite derivanti da morte, ferite fisiche e danni alla salute. In caso di negligenza ordinaria o leggera, il supplier sarà responsabile solo di violazioni di un obbligo materiale contrattuale (obblighi “cardinali”). Gli obblighi cardinali sono doveri contrattuali, il cui soddisfacimento è assolutamente necessario per assicurare le ordinarie prestazioni del contratto e sul cui rispetto il client ordinariamente si affida o potrebbe ragionevolmente aspettarsi di doversi affidare. Nella misura permessa dalla legge: (i) Il supplier non sarà responsabile per la mancanza di qualsiasi successo commerciale, perdita di profitti e danni indiretti e (ii) la responsabilità in conformità con le clausole suddette sarà limitata ai danni tipici e prevedibili, ma in nessun caso sarà superiore all’importo totale della/e commissione/i corrispondente al volume del rispettivo ordine di acquisto.
(2) Il supplier sulla base delle presenti STC non avrà alcuna responsabilità nei riguardi di qualsiasi reclamo fondato (a) su services che sono stati modificati da qualcuno diverso dal supplier o da una terza parte esplicitamente nominata dal supplier; (b) sull’uso di una release, diversa da quella allora in vigore, di qualsiasi cliente privilegiato o plug-in fornito al client allo scopo di accedere e di usare i services, nel caso la violazione avrebbe potuto essere evitata dall’uso della release allora in vigore, qualora fosse stata disponibile per il client; (c) sull’uso di services in concomitanza con dati del client, nel caso l’uso di tali dati avesse dato luogo al reclamo per la violazione; (d) sull’uso insicuro dei services.
(3) Il client esimererà, difenderà e manterrà il supplier indenne da qualsiasi azione portata avanti da una terza parte nei confronti del supplier o del licenziante del supplier nella misura in cui questo ha come causa determinante una asserzione che: (a) qualsiasi accesso ai dati del client o al loro uso con i services; oppure (b) la modifica o l’uso dei services con le applicazioni del client ha violato qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o segreto commerciale e paga quei danni o costi in riferimento alla transazione di tale azione o infine liquidata nei confronti del supplier in tale azione, comprese, ma senza limitazione a queste, ragionevoli parcelle di avvocati, purché il supplier: (i) notifichi prontamente al client qualsiasi azione del genere; e (ii) fornisca al client piena autorità, informazioni e assistenza per difendersi da tale reclamo; e (iii) dia al client il controllo unico della difesa da tale reclamo e tutte le trattative per arrivare a un compromesso su qualsiasi reclamo del genere. Il client avrà il diritto di comporre o di risolvere con un compromesso qualsiasi reclamo del genere, purché tale composizione o compromesso non imponga qualsiasi costo o svantaggio materiale al supplier, senza il preventivo consenso scritto del supplier.

XV. Audit
(1) Il client consente con questo atto che il supplier o il suo fornitore della licenza possa accedere all’uso delle statistiche dai services. Il client, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una richiesta scritta del supplier, fornirà per iscritto al supplier una quantità sufficiente di ulteriori informazioni particolareggiate per mettere in condizione il supplier o il suo licenziante di eseguire una valutazione della conformità da parte del client rispetto ai termini e alle condizioni fissate nei presenti STC.
(2) Il supplier o il suo licenziante oppure, a discrezione o del supplier o del suo licenziante oppure un consulente indipendente, avranno il diritto, dandone ragionevole comunicazione al client, di accedere a qualsiasi e a tutti i rispettivi dati di log-in, conservati e gestiti dal client in riferimento a qualsiasi account creato dal supplier allo scopo di eseguire un audit sull’uso dei services da parte del client, in conformità alle condizioni stabilite nei presenti STC.

XVI. Riservatezza
(1) Ciascuna parte può usare la confidential information di una parte che la mette a conoscenza solo per gli scopi di questo agreement e deve mantenere riservata la confidential information di ciascuna parte che la metta a conoscenza, ad eccezione della misura (se esiste) in cui il destinatario di qualsiasi confidential information venga richiesto dalla legge di portare a conoscenza questa confidential information.
(2) Ciascuna delle parti può portare a conoscenza la confidential information dell’altra parte a coloro, tra i suoi dipendenti e agenti, che hanno la necessità di conoscere la confidential information ai fini di questo agreement, ma solo se il dipendente o l’agente eseguono una operazione riservata in una modalità approvata dall’altra parte.
(3) Le parti concordano di restituire tutti i documenti e gli altri materiali contenenti la confidential information immediatamente dopo avere completato i services.
(4) Gli obblighi di riservatezza riportati in questi STC non si estendono alle informazioni che (a) erano legittimamente in possesso della parte ricevente prima delle trattative che hanno portato all’agreement; (b) sono o diventano, dopo il giorno in cui viene firmato l’agreement, di dominio pubblico (comunque non come conseguenza di una violazione di questi STC); oppure (c) devono essere portate a conoscenza per effetto di una legge obbligatoria.

XVII. Protezione dei dati
(1) Ciascuna parte assume l’impegno di conformarsi ai suoi obblighi in base alle rispettive leggi, principi e agreement applicabili per la protezione dei dati.
(2) Il client accorda, sia al supplier che al fornitore di services eventualmente incaricato per gli scopi di esecuzione dell’agreement, il diritto di riprodurre i dati archiviati dal supplier per il client, nella misura in cui questo è necessaria per realizzare le prestazioni che sono dovute in virtù di questo agreement. Il supplier o il fornitore di services eventualmente incaricato è anche legittimato a presentare i dati in un sistema sostitutivo o in un separato centro di calcolo sostitutivo. Per l’eliminazione di guasti, il supplier ha inoltre il diritto di apportare modifiche alla struttura dei dati o al formato dei dati.
(3) Nella misura in cui il supplier elabora o su incarico del client fa elaborare, sui sistemi IT che tecnicamente fanno capo alla sua responsabilità, i dati riferiti alle persone, deve essere concluso tra il client e il supplier un corrispondente agreement per l’elaborazione contrattuale.
(4) Il software e i dati del client devono essere protetti da un accesso non autorizzato mediante opportuni provvedimenti tecnici. I provvedimenti tecnici per la sicurezza devono essere ricavati dalla descrizione del prodotto. Se vengono a conoscenza punti deboli (vulnerabilities) nell’ambito dei services, il supplier deve conseguentemente informare il client ed eventualmente predisporre aggiornamenti dei sistemi di sicurezza. Il supplier si riserva di installare aggiornamenti critici per la sicurezza senza l’esplicita approvazione del cliente.

XVIII. Subfornitori
Un provider può assumere o incaricare uno o più subfornitori affinché realizzino ogni e qualsiasi obbligo sulla base di questi STC.

XIX. Istruzioni varie
(1) Il supplier è legittimato ad identificare il cliente come client nei materiali pubblicitari del supplier. In funzione della ragionevole richiesta da parte del supplier, il client concorda di: (a) servire da riferimento, e (b) fornire una ragionevole assistenza in relazione a comunicati stampa che annuncino o promuovano la relazione tra le parti o studi di casi specifici o altro materiale collaterale di marketing.
(2) Il client concorda che il supplier e il suo licenziante possono usare il nome del client, il logo e il riquadro d’uso su sito web del supplier o del suo licenziante, i materiali e le presentazioni. Il supplier concorda di seguire qualsiasi linea guida del cliente di cui sia a conoscenza, in relazione alla presentazione del nome e del logo del cliente nei suoi materiali.
(2) Valgono di conseguenza gli articoli XIII (sede e legge applicabile) delle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende tra aziende.
(3) Il supplier è legittimato a modificare unilateralmente queste condizioni generali di contratto – nella misura in cui siano incluse nel rapporto contrattuale con il client – nella misura in cui questo appaia opportuno o necessario per adeguarsi a una modifica della situazione legislativa, della giurisprudenza o di altre circostanze del mercato, in particolare delle condizioni tecniche di riferimento. Nella misura in cui il supplier abbia intenzione di intraprendere una tale modifica delle condizioni commerciali supplementari, che non abbia per oggetto esclusivamente un adeguamento alle disposizioni legislative o ufficiali, il supplier lo comunicherà al client con un messaggio scritto almeno 3 (tre) settimane prima del momento di implementazione della modifica. Il client è legittimato a rescindere il rapporto contrattuale con efficacia al momento dell’entrata in vigore della rispettiva modifica. Se il client non rescinde il rapporto in forma scritta entro sei settimane dopo l’arrivo della comunicazione di modifica del supplier, la rispettiva modifica diventa parte integrante del contratto al momento della sua entrata in vigore. Il supplier nella comunicazione di modifica richiamerà l’attenzione in modo particolare su questo effetto giuridico.

Condizioni di contratto aggiuntive


- Servizi di telefonia mobile M2M/ioT -

Queste condizioni di contratto aggiuntive (CCA) integrano le Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi"” – CV).

I. Oggetto del contratto
Queste condizioni di contratto aggiuntive valgono per i servizi di telefonia mobile per applicazioni Machine-to-Machine (M2M) e dell'Internet of Things (IoT) e i relativi servizi supplementari (di seguito denominati anche in forma breve "prestazioni"), ordinati dal cliente presso autosen gmbh (di seguito autosen).
La validità di condizioni di contratto del cliente contraddittorie o devianti rispetto a queste condizioni generali di contratto è esclusa.
Il cliente è consapevole che autosen non è un provider di servizi di telecomunicazione.

II. Ordine
Il cliente si impegna a indicare in questo processo d'ordine esclusivamente dati completi che corrispondano a verità. Inoltre il cliente si impegna a inviare ad autosen tutti i documenti rispettivamente necessari per l'ordine secondo § 111 comma 1 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz, TKG) o – se offerto da autosen – a partecipare a un altro processo di verifica dell'identità idoneo secondo § 111 comma 1 capoverso 4 della TKG; questo obbligo vale di conseguenza anche per il caso di modifica dei dati del cliente certificati prima o dopo la stipulazione del contratto (§ 111 comma 3 della TKG).

III. Prestazioni
(1) Le prestazioni ai sensi di queste CCA comprendono i seguenti componenti:

a) La cessione di un collegamento di telefonia mobile per applicazioni M2M/IoT legato al prodotto hardware corrispondente di autosen (di seguito denominato hardware) con il quale il cliente può usare collegamenti dati di telefonia mobile a bassa larghezza di banda e altre prestazioni di rete e di servizi di rete – questo avviene tramite messa a disposizione della scheda chip codificata nell'hardware (eSIM). La scheda chip (eSIM) è montata nell'hardware e legata a quest'ultimo. Il cliente può usare il collegamento di telefonia mobile e le prestazioni di rete e di servizi di rete solo con l'hardware.
b) La messa a disposizione di un collegamento dati di telefonia mobile a bassa larghezza di banda nella Repubblica Federale Tedesca e – se disponibile in virtù di accordi di roaming esistenti tra i provider di rete di telefonia mobile interessati – in altri Paesi membri UE definiti nella descrizione delle prestazioni o in Stati terzi.
(2) Tutte le prestazioni ai sensi di queste CCA valgono con la limitazione del loro uso esclusivo da parte del cliente in combinazione con l'hardware.
(3) Le prestazioni esatte ai sensi di queste CCA dipendono rispettivamente dalla descrizione del prodotto.
(4) autosen mette a disposizione le prestazioni ai sensi delle CCA nell'ambito delle sue possibilità tecniche e aziendali. Il collegamento di telefonia mobile di cui sopra avviene rispettivamente sulla base di prestazioni anticipate di provider di rete di telefonia mobile dotati di licenza.
(5) autosen si avvale di subappaltatori come fornitori di servizi tecnici. autosen indica esplicitamente che il tipo e l'entità delle prestazioni anticipate dei relativi provider di rete di telefonia mobile, in particolare anche le tecnologie di trasmissione rispettivamente disponibili (ad es. nessuna possibilità di uso permanente di 2G/NB-IoT in alcuni Paesi), possono essere diversi e che inoltre alcune tecnologie di trasmissione disponibili non consentono l'uso di determinate prestazioni di rete e di servizi di rete. I dettagli delle relative prestazioni effettivamente disponibili dipendono dalla descrizione del prodotto.
(6) La scheda chip deve essere acquistata dal cliente; quindi alla consegna la scheda chip diventa di proprietà del cliente. Il diritto di autosen (a) di disattivare o bloccare la scheda chip quale parte delle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni di queste CCA o (b) di modificare la configurazione della scheda chip tramite comando remoto OTA (Over the Air) con lo scopo di continuare a garantire le prestazioni stesse o di scaricare e installare sulla scheda aggiornamenti software rimane impregiudicato e sussiste per l'intera durata del contratto. A partire dal momento del passaggio del rischio, il cliente è responsabile dello smarrimento o della compromissione accidentale della scheda chip. Pertanto autosen in particolare non è tenuta a sostituire una scheda chip smarrita o che abbia subito danni o sia diventata inutilizzabile per cause non imputabili a autosen. Inoltre tutti i contingenti sono finalizzati all'uso con la scheda chip corrispondente effettivamente ceduta. Pertanto per il caso riportato al capoverso 4, autosen non è neanche tenuta a trasferire un contingente residuo non più utilizzabile su un'altra scheda chip o a rimborsarlo in altro modo.
(7) Il passaggio del rischio per la scheda chip avviene secondo § 447 comma 1 del codice civile tedesco (BGB).
(8) Se sussiste una responsabilità per i difetti di autosen per quanto riguarda singoli elementi delle prestazioni ai sensi di queste CCA, questa si basa sulle prescrizioni di legge. In particolare il termine di prescrizione per diritti derivanti da vizi delle schede chip deve essere calcolato a partire dal momento in cui il cliente riceve l'hardware con le schede chip in questione. I diritti al risarcimento danni derivanti da vizi sono limitati ai sensi delle disposizioni del punto VII di queste CCA.
(9) Per motivi aziendali e/o per motivi di sviluppo tecnico autosen è autorizzata a modificare le specifiche e le funzioni delle prestazioni ai sensi di queste CCA e ad adattare di conseguenza la descrizione del prodotto, a condizione che la relativa modifica non limiti o comprometta le caratteristiche importanti delle prestazioni ai sensi di queste CCA. Conseguenza possono essere anche requisiti di sistema diversi di cui il cliente deve tener conto (vedi punto IV di queste CCA). I capoversi 1 e 2 valgono in modo analogo in caso di modifiche dei servizi offerti da parte di terzi da cui autosen acquista prestazioni anticipate necessarie per adempiere alle prestazioni oggetto del contratto.
(10) Nessuna delle parti è responsabile per l'adempimento dei relativi obblighi se ciò è impedito da cause di forza maggiore. Queste includono in particolare eventi imprevedibili, non influenzabili e fuori dal controllo delle parti, in particolare situazioni di maltempo, inondazioni, frane, terremoti, tempeste, caduta di fulmini, incendi, epidemie, attacchi terroristici, azioni militari (con o senza dichiarazione di guerra), rivolte, esplosioni, sciopero o altre proteste lavorative, sabotaggio, interruzioni dell'alimentazione di energia, espropri forzati da parte di enti statali.

IV. Condizioni d'uso/obblighi di cooperazione del cliente
(1) Il cliente può avvalersi delle prestazioni ai sensi di queste CCA e della descrizione del prodotto solo per scopi propri.
(2) Il cliente può cedere le prestazioni oggetto del contratto a terzi solo nel rispetto delle stesse limitazioni riportate in queste CCA. Inoltre il cliente non deve fornire assicurazioni o garanzie da parte di autosen o del suo concedente di licenza fuorvianti o errate ed è tenuto a proteggere le informazioni confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale di autosen e del suo concedente di licenza. Il cliente non è autorizzato a proporsi come provider di servizi di telecomunicazione usando le schede chip cedutegli per l'uso e a offrire a terzi servizi di telefonia mobile e prestazioni di mediazione o di interconnessione.
(3) Le prestazioni ai sensi di queste CCA non devono essere usate in modo indebito o in altro modo illegale, che violi divieti di legge vigenti nella Repubblica Federale Tedesca o nel relativo Paese d'uso. In particolare al cliente è proibito l'invio di informazioni, oggetti e altre prestazioni non richiesti vietati per legge. Inoltre (a) non è consentito trasmettere informazioni con contenuti illegali o immorali, né farvi riferimento, (b) non è consentito stabilire collegamenti con lo scopo di permettere al cliente o a terzi di ricevere pagamenti o altre controprestazioni in virtù del collegamento stesso o della sua durata (ad es. per SMS a chatline o hotline) o che non siano finalizzati alla comunicazione diretta con un altro partecipante, ma che abbiano il solo scopo di stabilire un collegamento e/o della durata del collegamento e (c) devono essere rispettati i diritti d'autore, dei marchi, brevettuali, al nome e di identificazione nazionali e internazionali, nonché i diritti di protezione commerciali e di personalità di terzi.
(4) autosen è autorizzata in caso di violazioni gravi da parte del cliente degli obblighi che è tenuto a rispettare secondo il punto IV.3 di queste CCA a bloccare le prestazioni oggetto di contratto addebitando i costi al cliente, senza che il cliente sia esonerato dall'obbligo di pagare i compensi concordati. Il regolamento del § 45o della TKG sul blocco di numeri telefonici rimane impregiudicato.
(5) Il cliente si impegna a rispettare nel suo ambito di responsabilità i requisiti di sistema definiti nella descrizione del prodotto per l'uso delle prestazioni ai sensi di queste CCA e ad adempiere agli obblighi di cooperazione definiti in queste CCA e nella descrizione del prodotto. Se il mancato rispetto dei requisiti di sistema secondo il capoverso 1 da parte del cliente può comportare effetti svantaggiosi sul funzionamento della rete, in particolare sulla sicurezza o sull'integrità di rete (ad es. il cliente usa dispositivi terminali non compatibili con la rete), in particolare autosen è anche autorizzata a bloccare la scheda chip interessata, eventuali ulteriori diritti di autosen rimangono impregiudicati.
(6) Inoltre il cliente è tenuto,
a) a segnalare immediatamente al servizio clienti di autosen la perdita o lo smarrimento dell'hardware con la scheda chip ceduto al cliente;
b) a comunicare immediatamente o a far comunicare da un terzo con relativa delega in forma scritta una modifica del nome o della firma, della forma giuridica, dell'indirizzo o del destinatario della fattura;
c) in caso di una richiesta di informazioni ufficiale o giudiziaria in relazione alle prestazioni ai sensi di queste CCA, a fornire immediatamente le informazioni richieste relative al rapporto tra autosen e il cliente e in particolare a trasmettere ad autosen o a terzi incaricati da autosen documenti e informazioni necessari a rispondere alla richiesta di informazioni in questione.

V. Risarcimento
(1) Viene applicata la clausola IX delle Condizioni di contratto speciali.
(2) In caso di violazioni da parte del cliente di prescrizioni applicative della descrizione del prodotto autosen è autorizzata a richiedere al cliente il pagamento dei costi supplementari insorti. Altrimenti i diritti di legge di autosen rimangono impregiudicati.
(3) Il cliente è tenuto a presentare i reclami entro 6 (sei) settimane a partire dalla realizzazione del collegamento. Se entro questo termine non viene presentato nessun reclamo, la prestazione vale come accettata. I diritti di legge del cliente in caso di reclami in seguito a tale scadenza rimangono impregiudicati.

VI. Durata
Viene applicata la clausola X delle Condizioni di contratto speciali.

VII. Responsabilità
(1) Viene applicata la clausola XIV delle Condizioni di contratto speciali.

VIII. Riservatezza/protezione dei dati
Vengono applicate le clausole XVI e XVII delle Condizioni di contratto speciali.

IX. Informazioni obbligatorie ai sensi della legge sulle telecomunicazioni
(1) Informazioni sui processi approntati con il provider di servizi di telecomunicazione partner di autosen per la misurazione e il controllo del traffico dei dati per evitare l'occupazione di tutte le risorse o il sovraccarico di un collegamento di rete e informazioni sulle possibili conseguenze sono riportate in internet all'indirizzo https://1nce.com/en/imprint/ (vedi la rubrica in lingua inglese "Mandatory disclosures under telecommunications law"). (2) Un elenco delle misure con cui il provider di servizi di telecomunicazione partner di autosen può reagire a violazioni della sicurezza o dell'integrità o a minacce o punti deboli è riportato in internet all'indirizzo https://1nce.com/en/imprint/ (vedi la rubrica in lingua inglese "Mandatory disclosures under telecommunications law"). (3) Il cliente può richiedere che: (a) la rete blocchi gratuitamente l'uso del suo accesso di rete per determinati numeri telefonici, a condizione che ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e (b) la rete blocchi gratuitamente l'identificazione del suo collegamento di telefonia mobile per l'utilizzo e la fatturazione di una prestazione di cui si sia avvalso oltre al collegamento.

X. Subappaltatori
Viene applicata la clausola XIX delle Condizioni di contratto speciali.

XI. Disposizioni finali
Viene applicata la clausola XX delle Condizioni di contratto speciali.

 

 

 

Condizioni generali

I. Condizioni generali
1. Per i rapporti giuridici tra Fornitore e Committente in relazione alle consegne e/o ai servizi del Fornitore (di seguito: forniture) vigono esclusivamente le presenti GL. Le condizioni generali di contratto del Committente valgono solo se il Fornitore ha acconsentito esplicitamente per iscritto alla loro applicazione. Per il volume delle forniture sono determinanti le dichiarazioni concordi scritte di entrambe le parti.
2. È possibile stipulare il contratto di acquisto in tedesco, inglese o francese.
3. Il testo del contratto sarà salvato e vi manderemo i dati dell'ordine tramite e-mail. Le condizioni generali di contratto possono essere visualizzate in qualsiasi momento al sito https://autosen.com/terms. Nel vostro account potrete visualizzare gli ordini precedenti.
4. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore senza limite su preventivi, disegni e altra documentazione (di seguito: documentazione). È possibile rendere disponibile la documentazione a terzi solo previo consenso del Fornitore; essa deve essere restituita immediatamente al Fornitore su richiesta, se non viene effettuato alcun ordine. I principi 1 e 2 vanno applicati in modo corrispondente alla documentazione del Committente; questa può tuttavia essere messa a disposizione di quei terzi, ai quali il Fornitore ha demandato ammissibilmente le forniture.
5. Il Committente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software standard e firmware, con le caratteristiche di potenza concordate, in forma invariata sui dispositivi concordati. Al Committente non è consentito creare alcuna copia di sicurezza del software standard senza un accordo esplicito.
6. Le forniture parziali sono consentite, se possono risultare ragionevoli per il Committente.
7. Il termine "richieste di indennizzo" in queste GL comprende anche le richieste di sostituzione per spese inutilmente sostenute.

II. Prezzi, modalità di pagamento e compensazione
1. I prezzi sono da considerarsi come prezzi di fabbrica, escluso imballaggio, a cui va aggiunta la rispettiva aliquota IVA.
2. Se il Fornitore ha effettuato l'installazione o il montaggio e non è stata concordata altra prestazione, il Committente sostiene oltre alla retribuzione concordata tutti i costi aggiuntivi necessari, quali spese di trasporto e quelle di trasferta.
3. I pagamenti devono essere effettuati franco ufficio di pagamento del Fornitore.
4. Il Committente può compensare soltanto con richieste che siano indiscusse o che abbiano forza giuridica.

III. Riserva di proprietà
1. Gli oggetti delle forniture (merce soggetta a riservato dominio) rimangono di proprietà del Fornitore fino alla soddisfazione di tutti i diritti a lui riconosciuti dalla relazione commerciale nei confronti del Committente. Qualora il valore di tutti i diritti cautelativi riconosciuti al Fornitore superasse di oltre il 20% il valore di tutti i diritti salvaguardati, il Fornitore rilascerà, su richiesta del Committente, una parte corrispondente di tali diritti; il Fornitore avrà il diritto di scegliere quali diritti intende rilasciare.
2. Finché sussiste la riserva di proprietà, il Committente non potrà impegnare la merce soggetta a riservato dominio, né cederla a titolo di garanzia; essa potrà essere riceduta solo da rivenditori nell'ambito di normali attività commerciali e solo a condizione che il rivenditore venga pagato dal proprio cliente oppure ponga la condizione che il trasferimento di proprietà al cliente abbia luogo solo dopo che il cliente abbia adempiuto ai suoi obblighi di pagamento.
3. Qualora il Committente cedesse la merce soggetta a riservato dominio, egli cederà al Fornitore, fin da ora, tutte le rivendicazioni derivanti dalla cessione nei confronti dei propri clienti, compresi eventuali diritti collaterali - rivendicazioni di saldo incluse - quale garanzia, senza necessità di ulteriori dichiarazioni. Se la merce soggetta a riserva di dominio viene ceduta insieme ad altri oggetti, senza che ci si sia accordati su un prezzo unitario per tale merce, il Committente cederà al Fornitore la parte di rivendicazione sul prezzo complessivo che corrisponde al prezzo fatturato per la merce soggetta a riserva da parte del Fornitore.
4. a) Al Committente è consentito lavorare, mescolare o combinare la merce soggetta a riservato dominio con altri oggetti. La lavorazione verrà eseguita per il Fornitore. Il Committente conserverà il prodotto così ottenuto per il Fornitore con la cura di un commerciante serio. Il nuovo prodotto è da considerarsi come merce soggetta a riservato dominio.
4. b) Fin da ora, il Fornitore e il Committente convengono che, se in caso di mescolamento o combinazione della merce soggetta a riserva di dominio con altri materiali non di proprietà del Fornitore, quest'ultimo avrà la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva combinata rispetto al valore della merce restante al momento della combinazione o del mescolamento. Il nuovo prodotto è da considerarsi come merce soggetta a riservato dominio.
4. c) Le disposizioni riguardanti la cessione delle rivendicazioni descritte al punto 3 sono applicabili anche al nuovo prodotto. La cessione sarà tuttavia applicabile solo fino all'importo corrispondente al valore fatturato dal Fornitore per la merce soggetta a riserva di dominio lavorata, combinata o mescolata.
4. d) Qualora il Committente combinasse la merce soggetta a riserva di dominio con terreni o beni mobili, egli cederà al Fornitore, senza necessità di ulteriori dichiarazioni particolari, anche le rivendicazioni riconosciutegli come retribuzione per la combinazione, con tutti i diritti collaterali, a titolo di garanzia, per il valore proporzionale della merce combinata soggetta a riserva rispetto alle altre merci combinate al momento della combinazione.
5. Fino a revoca, il Committente è autorizzato a incassare i pagamenti oggetto di cessione derivanti dalla rivendita. Il Fornitore avrà il diritto di revocare l'autorizzazione al Committente di incassare per un valido motivo, in particolare ritardi nei pagamenti, sospensione di pagamenti, avvio di procedure di insolvenza o protesto di cambiale oppure fondati indizi di indebitamento eccessivo o di pericolo di incapacità di pagamento del Committente. Il Fornitore potrà, inoltre, previo preavviso con un periodo di scadenza adeguato, divulgare la cessione, realizzare le rivendicazioni cedute e pretendere la divulgazione della cessione nei confronti del cliente da parte del Committente.
6. In caso di sequestro di beni o altri tipi di interventi da parte di terzi il committente è tenuto a comunicare questi eventi immediatamente al Fornitore. Se venisse dimostrata l'esistenza di un giustificato interesse, il Committente deve fornire immediatamente al Fornitore le informazioni e la documentazione necessarie per far valere i suoi diritti nei confronti del cliente.
7. Se il Committente non adempiesse ai propri obblighi, in particolare in caso di ritardi dei pagamenti, il Fornitore avrà il diritto di rescissione del contratto, oltre che di riprendersi la soggetta a riserva di dominio, qualora il committente non avesse adempiuto ai suoi obblighi entro un ragionevole periodo di riparazione fissato dal Fornitore; le disposizioni di legge relative alla non indispensabilità di una scadenza rimangono invariate. Il Committente è obbligato a restituire la merce. La ripresa in consegna o l'esercizio della riserva di proprietà oppure il sequestro della merce soggetta a riserva da parte del Fornitore non implica la rescissione del contratto, tranne nel caso in cui il Fornitore dichiari esplicitamente la rescissione.

IV. Scadenze per le forniture; ritardo
1. L'osservanza delle scadenze per le forniture è vincolante se l'intera documentazione che il Committente deve fornire, le autorizzazioni e i nulla osta necessari, in particolare i progetti, raggiungono il destinatario tempestivamente e se le modalità di pagamento concordate e gli altri obblighi del Committente vengono rispettati. Se questi presupposti non fossero soddisfatti in tempo, le scadenze saranno adeguatamente prorogate; questa regola non si applica quando il Fornitore è responsabile del ritardo.
2. Se la mancata osservanza delle scadenze fosse riconducibile
a) a cause di forza maggiore, ad es. mobilitazione, guerra, atti terroristici, rivolte o avvenimenti simili (ad es. sciopero, serrata),
b) a virus o altri attacchi al sistema informatico del Fornitore, che hanno luogo nonostante i provvedimenti di protezione comunemente adottati per la gestione,
c) a impedimenti derivanti da norme tedesche, statunitensi, nazionali, comunitarie o internazionali della legge sul commercio estero o da altre circostanze di cui il Fornitore non è responsabile; oppure
d) alla mancata o non tempestiva fornitura del Fornitore, le scadenze saranno adeguatamente prorogate.
3. Se il Fornitore è responsabile del ritardo, il Committente può - se riesce a dimostrare di aver subito un danno a causa del ritardo - chiedere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, che non superi tuttavia il 5% del prezzo per la parte delle forniture che a non è risultata utilizzabile per il fine previsto a causa del ritardo.
4. Le richieste di indennizzo del Committente a causa del ritardo della fornitura e quelle in luogo della prestazione, che superano i limiti specificati al punto 3, sono escluse in tutti i casi di ritardo della fornitura, anche dopo che è scaduto un termine prefissato dal Fornitore per la fornitura. Ciò non è applicabile nei casi di responsabilità intenzionale, grave negligenza o nei casi in cui si è responsabili davanti alla legge a causa di decesso, lesione fisica o danni alla salute. Il Committente può rescindere il contratto nell'ambito della legge soltanto se il Fornitore è responsabile del ritardo della fornitura. Le suddette disposizioni non incidono sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente.
5. Su richiesta del Fornitore, il Committente è tenuto a dichiarare, entro una scadenza adeguata, se intende rescindere il contratto a causa del ritardo della fornitura o farsi consegnare la fornitura.
6. Se la spedizione o la consegna ritardassero su richiesta del Committente per oltre un mese dopo la notifica di disponibilità alla spedizione, è possibile addebitare al Committente le spese di stoccaggio - per ogni ulteriore mese iniziato - dello 0,5% del prezzo degli oggetti della fornitura, senza tuttavia superare un importo complessivo pari al 5%. La dimostrazione di aver sostenuto spese di stoccaggio superiori o inferiori rimane una prerogativa delle parti contrattuali.

V. Trasferimento del rischio
1. Anche se la fornitura è esente da tasse di porto, il rischio viene trasferito al Committente nel seguente modo:
a) se la fornitura non comprende installazione o montaggio, al momento della spedizione o del ritiro. Il Fornitore assicura la fornitura contro i consueti rischi di trasporto su richiesta e a spese del Committente.
b) se la fornitura comprende installazione o montaggio, nel giorno in cui il Committente prende in consegna la merce nella propria azienda oppure, se così concordato, in seguito a una prova di funzionamento con esito positivo.
2. Se la spedizione, la consegna, l'inizio, l'esecuzione dell'installazione o del montaggio, la presa in consegna presso la propria azienda o la prova di funzionamento vengono ritardati per motivi di cui il Committente è responsabile o se il Committente ritarda l'accettazione per altri motivi il rischio viene trasferito al Committente.

VI. Installazione e montaggio
Se non diversamente concordato per iscritto, l’installazione e il montaggio sono soggetti alle seguenti disposizioni:
1. Il Committente deve provvedere a proprie spese e tempestivamente:
a) tutti i lavori di terra e di costruzione e gli altri lavori supplementari non compresi nella sfera di competenza del Fornitore, compresa la manodopera specializzata e non richiesta, i materiali e gli attrezzi,
b) le attrezzature e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, quali ponteggi, dispositivi di sollevamento e di altro tipo, nonché combustibili e lubrificanti,
c) energia e acqua nel luogo di utilizzo, inclusi collegamenti, riscaldamento e illuminazione,
d) ambienti asciutti, di dimensioni sufficientemente grandi e dotati di serratura nel luogo di montaggio per la conservazione di componenti delle macchine, apparecchiature, materiali, attrezzi ecc., e ambienti di lavoro e svago adatti per il personale addetto al montaggio, inclusi gli impianti sanitari adatti alla situazione; inoltre, il Committente deve adottare i provvedimenti per la protezione della proprietà del Fornitore e del personale addetto al montaggio in cantiere, che adotterebbe per proteggere la propria proprietà.
e) indumenti e dispositivi di protezione necessari per le particolari condizioni nel luogo di lavoro. Prima dell'inizio dei lavori di montaggio, il Committente deve fornire, senza esplicito sollecito, tutte le informazioni necessarie sulla posizione delle linee elettriche, di gas e acqua sotto traccia o di impianti simili, nonché i dati strutturali necessari.
2. Prima dell’installazione o del montaggio, i materiali e le attrezzature necessari per l’inizio dei lavori dovranno essere disponibili sul luogo di installazione o di montaggio e tutti i lavori preliminari che precedono l'inizio del montaggio dovranno aver raggiunto una fase tale da consentire l'avvio dell'installazione o del montaggio come previsto dagli accordi e la loro esecuzione ininterrotta. Le vie di accesso e il luogo di installazione o di montaggio dovranno essere piani e privi di ostacoli.
3. Qualora l'installazione, il montaggio o la messa in funzione subissero ritardi dovuti a circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, il Committente si deve fare carico in misura adeguata dei costi derivanti dai tempi di inattività e delle spese di trasferta supplementari necessarie del Fornitore o del personale addetto al montaggio.
4. Il Committente deve comunicare al Fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio ogni settimana e attestare per iscritto senza indugio l'avvenuto completamento dell'installazione, del montaggio o della messa in funzione.
5. Se dopo l'ultimazione del lavoro il Fornitore richiede il collaudo della fornitura, il Committente deve soddisfare tale richiesta entro due settimane. Ciò vale anche nel caso in cui il Committente facesse trascorrere le due settimane o la fornitura fosse stata utilizzata, eventualmente al termine della fase di controllo concordata.

VII. Presa in consegna
Al Committente non è consentito rifiutarsi di prendere in consegna le forniture a causa di difetti irrilevanti.

VIII. Vizi della cosa
Il Fornitore risponde dei vizi della cosa come segue:
1. Il Fornitore è tenuto a ritoccare gratuitamente o fornire nuovamente tutti quei pezzi o servizi che presentano vizi della cosa, se la causa di tali vizi sussisteva già al momento del trasferimento del rischio.
2. I diritti all'adempimento postumo decadono 12 mesi dopo l'inizio della prescrizione; norme corrispondenti regolano il rescissione e la riduzione. Questa scadenza non vale se la legge con gli articoli 438 comma 1 n. 2 (costruzioni e oggetti per costruzioni), 479 comma 1 (diritto di regresso) e 634 comma 1 n. 2 (difetti di costruzione) del Codice Civile tedesco (BGB) prevede tempi più lunghi, in caso di premeditazione, occultamento del vizio e di mancata corrispondenza alle caratteristiche garantite. Sono fatte salve le disposizioni sulla sospensione del limite normativo e sul nuovo inizio delle scadenze.
3. Le notifiche della costatazione dei vizi per opera del Committente deve aver luogo immediatamente per iscritto.
4. Qualora venissero notificati dei vizi, il Committente potrà trattenere il pagamento di una somma ragionevolmente proporzionale ai vizi constatati. Il Committente può trattenere i pagamenti solamente se viene fatta valere una notifica del vizio incontestabile. Il Committente non ha diritto a trattenere pagamenti, quando i suoi diritti in seguito a vizi sono prescritti. Se la notifica di constatazione del vizio è ingiustificata, il Fornitore ha diritto a chiedere al Committente il rimborso delle spese sostenute.
5. Al Fornitore dovrà essere concessa l'occasione di adempiere successivamente ai suoi obblighi entro una scadenza adeguata.
6. Se l'adempimento postumo non ha luogo, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto - fatte salve le richieste di indennizzo di cui al n. 10 - o di ridurre la retribuzione.
7. Non sussistono diritti di reclamo derivanti dai vizi in caso di scostamento irrilevante dalle caratteristiche concordate, di piccole difficoltà legate all'utilizzo, di naturale usura o di danni, che sono stati causati dopo il trasferimento del rischio da un trattamento improprio o negligente, carico eccessivo, attrezzatura inadeguata, lavori di costruzione carenti, fondamenta non adatte oppure particolari fattori di influenza esterni non previsti dal contratto, o in caso di errori del software non riproducibili. Se il Committente o terzi apportano modifiche o riparazioni improprie, non sussistono diritti di reclamo derivanti dai vizi della cosa e dalle relative conseguenze.
8. Sono escluse le rivendicazioni del Committente per le spese sostenute ai fini dell'adempimento postumo, in particolare spese di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, se le spese fossero aumentate, perché l'oggetto della fornitura è stato consegnato successivamente in un luogo diverso dalla sede del Committente, a meno che il trasporto non corrisponda alla destinazione abituale della fornitura.
9. Il diritto di regresso del Committente nei confronti del Fornitore ai sensi dell'art. 478 del Codice Civile tedesco (regresso dell'imprenditore) si limita ai casi in cui il Committente non abbia stipulato con il proprio acquirente accordi che esulino dai limiti delle disposizioni di legge in materia dei diritti di reclamo in seguito ai vizi della cosa. I limiti di applicazione del diritto di regresso del Committente nei confronti del Fornitore sono regolati dal punto 8 dell'art. 478 comma 2 (BGB).
10. .Il Committente non potrà presentare richieste di indennizzo basate su un danno materiale. Ciò non sarà applicabile in caso di occultamento fraudolento del vizio, mancata corrispondenza alle caratteristiche garantite, decesso, lesione fisica o danni alla salute e di intenzionalità o grave negligenza della violazione del contratto da parte del Fornitore. Le suddette disposizioni non modificano l’onere della prova a sfavore del Committente. Sono escluse altre rivendicazioni del Committente non comprese tra quelle menzionate nel presente art. VIII basate su un vizio della cosa.

IX. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici
1. Se non diversamente concordato, il Fornitore è tenuto ad effettuare la fornitura soltanto nel Paese, in cui si trova il luogo di consegna, in assenza dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Se terzi reclamano diritti giustificati nei confronti del Committente, sulla base della violazione di diritti di proprietà in seguito alle forniture effettuate dal Fornitore ed utilizzate per contratto, quest'ultimo risponde nei confronti del Committente entro la scadenza stabilita dall'art. VIII n. 2 come segue:
a) Il Fornitore farà valere a sua scelta e a sue spese un diritto di usufrutto per le forniture in questione oppure le modificherà, affinché non sia violato il diritto di proprietà o le sostituirà. Se il Fornitore non è in grado di farlo a condizioni ragionevoli, il Committente ha i diritti di rescissione e di riduzione previsti dalla legge.
b) L'obbligo di indennizzo del Fornitore si orienta all'art. XII.
c) Gli obblighi precedentemente menzionati del Fornitore sussistono solo fintanto che il Committente informa immediatamente e per iscritto il Fornitore dei diritti rivendicati da terzi, non riconosce la violazione e fatta salva la riserva per tutte le misure di difesa e le trattative preventive da parte del Fornitore. Se il Committente si astiene dall'utilizzo della fornitura per motivi di contenimento dei danni o altre ragioni importanti, è obbligato a comunicare ai terzi che la cessazione dell'utilizzo non implica alcun riconoscimento di una violazione del diritto di proprietà.
2. Sono esclusi i diritti del Committente se è responsabile della violazione del diritto di proprietà.
3. Sono inoltre esclusi i diritti di rivendicazione del Committente, se la violazione del diritto di proprietà è causata da speciali istruzioni del Committente, da un'applicazione non prevedibile da parte del Fornitore o dal fatto che il Committente utilizza la fornitura in forma modificata o in combinazione con prodotti non forniti dal Fornitore.
4. In caso di violazioni del diritto di proprietà si applicano le disposizioni dell'art. VIII n. 4, 5 e 9 per i diritti del Committente regolamentati al n. 1a).
5. Se sussistono altri vizi giuridici si applicano le disposizioni dell'art. VIII.
6. Altri diritti del Committente nei confronti del Fornitore e dei suoi collaboratori che esulano da quelli regolamentati in questo art. IX sono esclusi per vizio giuridico.

X. Riserva di adempimento
1. L'adempimento contrattuale è soggetto alla condizione che non si oppongano ad esso ostacoli derivanti dal diritto tedesco, statunitense o da altre disposizioni in materia di scambi economici con l'estero applicabili a livello nazionale, europeo o internazionale, né operazioni di embargo o altre sanzioni.
2. Il Committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione, che sono necessarie per l'esportazione, lo stazionamento e l'importazione.

XI. Impossibilità, adattamento del contratto
1. Se la fornitura è impossibile, il Committente è autorizzato a richiedere l'indennizzo, a meno che il Fornitore non abbia nessuna responsabilità per quanto riguarda l'impossibilità. La richiesta di indennizzo del Committente si limita tuttavia al 10% del valore del pezzo della fornitura che non può essere utilizzato per lo scopo previsto a causa dell'impossibilità. Questa limitazione non è applicabile, se è prevista l'assunzione di responsabilità nei casi di premeditazione, grave negligenza o di decesso, lesione fisica o danni alla salute; ciò non incide sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente. È fatto salvo il diritto del Committente alla rescissione del contratto.
2. Se gli eventi ai sensi dell'art. IV n. 2 a) - c) modificano sostanzialmente il significato economico o il contenuto della fornitura o influiscono notevolmente sull'azienda del Fornitore, il contratto viene adattato in virtù della buona fede. Se questo non è ragionevole dal punto di vista economico, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale, quando non vengono date le autorizzazioni necessarie all'esportazione o non sono utilizzabili. Se intende fare uso di questo diritto di recessione, una volta preso atto della portata dell'evento deve comunicarlo immediatamente al Committente, anche se inizialmente era stato concordato con il Committente un prolungamento del periodo di consegna.

XII. Altre richieste di indennizzo; prescrizione
1. Se non altrimenti regolate in queste GL, sono escluse le richieste di indennizzo del Committente, indipendentemente dal motivo legale, in particolare a causa della violazione degli obblighi derivanti dal rapporto giuridico obbligatorio e dall'azione non consentita.
2. Questo non vale, nei seguenti casi in cui sussiste la responsabilità:
a) secondo la legge sulla responsabilità per il prodotto,
b) in caso di premeditazione,
c) in caso di negligenza grave dei proprietari, rappresentanti legali o dirigenti,
d) in caso di premeditazione,
e) per mancata conformità di una garanzia acquisita,
f) a causa di decesso, lesione fisica o danni alla salute oppure
g) della violazione di oneri contrattuali essenziali. La richiesta di indennizzo per la violazione di oneri contrattuali essenziali è tuttavia limitata ai danni contrattuali tipici prevedibili, a meno che non sussista un altro dei casi menzionati sopra.
3. Le suddette disposizioni non incidono sulla modifica dell’onere della prova a sfavore del Committente.

XIII. Foro competente e diritto applicabile
1. Se il Committente è un commerciante, l'unico foro competente è il foro competente per il Fornitore, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Il Fornitore è tuttavia autorizzato a rivolgersi anche al foro competente per il Committente.
2. Questo contratto, compresa la sua interpretazione, è soggetto al Diritto tedesco, con esclusione dei trattati delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti la vendita internazionale di merci (CISG).

XIV. Vincoli contrattuali
Anche in caso di inefficacia giuridica di singole disposizioni, il contratto rimane vincolante nelle sue parti restanti. Questo non vale, se la fedeltà alle disposizioni contrattuali rappresenterebbe un atteggiamento di eccessivo rigore per una delle due parti.

Informativa sul diritto di recesso per il consumatore finale privato

Diritto di revoca
Il cliente può revocare in forma scritta (ad es. per lettera, fax, e-mail) la propria dichiarazione di contratto entro 14 giorni senza indicarne le ragioni oppure – se gli viene fornita la merce prima della scadenza dei termini – anche rispedendo la merce. I termini di scadenza decorrono a partire dalla ricezione di questa informativa in forma scritta, ma non prima del ricevimento della merce da parte del destinatario (in caso di fornitura ripetuta di merci simili non prima del ricevimento della prima consegna parziale) e nemmeno prima dell'assolvimento del nostro obbligo di fornire informazioni secondo art. 246 § 2 in relazione a quanto previsto dal § 1 comma 1 e 2 EGBGB (legge introduttiva al codice civile tedesco) nonché dei nostri obblighi secondo § 312e comma 1 par. 1 BGB (codice civile tedesco) in relazione a quanto previsto in art. 246 § 3 EGBGB. Per rispettare la scadenza di revoca è sufficiente la spedizione tempestiva della revoca o della merce. La revoca va spedita a:

Indirizzo:
autosen gmbh
Via Isonzo 67
40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia

Sede centrale:
autosen gmbh
Annastraße 41
45130 Essen, Germania

Conseguenze della revoca
Nel caso di una revoca attiva si devono restituire le forniture ricevute da entrambe le parti ed eventualmente i benefici ricavati (ad es. gli interessi). Se non può restituirci la prestazione ricevuta e i benefici ricavati (ad es. vantaggi derivanti dall'uso) oppure può farlo sono parzialmente o se il suo stato è compromesso, il Cliente deve corrisponderci un rimborso di valore equivalente. Per il peggioramento dello stato della merce e per i benefici ricavati, il Cliente deve corrispondere un valore equivalente solo se i benefici o il peggioramento è riconducibile ad un impiego della merce che esula dal controllo delle proprietà e del funzionamento. Per "controllo delle proprietà e del funzionamento" si intende la prova di funzionamento della rispettiva merce come è possibile e consueto fare in negozio. La merce, che può essere spedita come pacco, dovrà essere rispedita a nostro pericolo.

Il Cliente deve sostenere i costi di rispedizione regolari, se la merce fornita corrisponde a quella ordinata e se il prezzo della merce da rispedire non supera l'importo di 40 EURO oppure se, in caso di prezzo maggiore della merce, al momento della revoca non aveva ancora saldato il pagamento o un pagamento parziale fissato per contratto. Altrimenti la spedizione al mittente è gratuita per il Cliente. La merce che non può essere spedita come pacco sarà ritirata presso il Cliente.

Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere onorati entro 30 giorni. I termini di scadenza decorrono per il Cliente a partire dalla spedizione della sua dichiarazione di revoca o della merce, per noi a partire dalla loro ricezione.

Fine dell'informativa sul diritto di recesso

Termini e condizioni speciali


Questi Special Terms and Conditions (STC) (termini e condizioni speciali) sono parte integrante delle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV).

I. Definizioni
Supplier: azienda che fornisce services
Client: azienda o persona che completa la registrazione per l’uso di services
Parties: definizione congiunta di client e supplier
Service(s): servizi offerti dal supplier attraverso la piattaforma IoT; la piattaforma IoT è una piattaforma per Internet of Things nell’ambito dello scopo descritto nella Manuale di istruzioni sia per connettere e gestire i gateway che per visualizzare ed analizzare i dati forniti in un modello Software-as-a-Service come indicato nella Manuale di istruzioni;
Tenant: una condivisione dedicata di un esempio di installazione di services, comprendente il proprio database logico, la configurazione, la gestione dell’utente e la funzionalità individuale per il tenant; un tenant è accessibile con un URL unico
Subtenant: una condivisione dedicata di un esempio di installazione di services, associata a un tenant e comprendente il proprio database logico, la configurazione, la gestione dell’utente e un’altra funzionalità individuale per il subtenant; un subtenant è accessibile con un URL unico
Confidential Information: ogni e qualsiasi informazione sotto qualsiasi forma, comprendente, ma senza limitazione a questo, informazioni riguardanti l’attività commerciale, le prospettive di attività commerciale, le finanze, i processi tecnici, il software di computer (comprendenti, ma senza limitazione a questo, i concetti che ne sono alla base, l’organizzazione, l’architettura, il codice sorgente e il codice oggetto), i diritti di proprietà intellettuale, le raccolte di due o più elementi di tali informazioni, lo stabilire se sia o no di per sé riservato ogni singolo elemento che venga in possesso di una parte in virtù del suo ingresso nell’agreement, e ogni e qualsiasi informazione che sia stata o possa essere derivata o ottenuta da qualsiasi informazione di questo genere
Agreement: contratto per la fornitura di services e/o di beni così come definito in questi STC e/o nelle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende da parte del supplier; questi STC, congiuntamente a tutti i rispettivi Termini e condizioni generali, appendici, prospetti, allegati, relativi ai services e/o beni ordinati dal cliente; sono esclusi i Termini e condizioni generali del cliente
Manuale di istruzioni: la descrizione del prodotto è un componente fisso dell’agreement sotto forma di manuale dell’utente, che i clienti possono richiamare nel campo del download sulla pagina dell'articolo.
Gateway: è l’hardware indicato come io-key

II. Scopo
Questi STC governano la fornitura di services, come sono stati definiti nel capitolo I.

III. Registrazione
(1) Per accedere e utilizzare i services, è necessario che il client registri e crei degli user account nell’ambito di un ambiente tenant. Per creare un account è necessario che il client fornisca determinate informazioni personali riguardanti chi esegue la registrazione e crei un username e una password (“Informazioni sull’account”). Il client concorda di fornire informazioni accurate, aggiornate e complete sull’account. Il supplier si riserva il diritto di sospendere o di annullare qualsiasi account o tenant, se una qualsiasi informazione sull’account fornita durante o dopo il processo di registrazione è o diventa imprecisa, errata o fuorviante.
(2) Il client ha la responsabilità di mantenere la riservatezza sulle sue informazioni sull’account e concorda che notificherà al supplier se la sua informazione sull’account è stata perduta, rubata o portata a conoscenza di una terza parte non autorizzata o comunque se possa essere stata messa a rischio. Il client è responsabile di tutte le attività che rientrano nel suo account.
(3) Il client è responsabile di stabilire direttive per la sicurezza, in modo da impedire un accesso non autorizzato agli account e ai gateway del client. In particolare, il supplier non può essere ritenuto responsabile di violazioni dei dati o di abuso della macchina, che derivino dall’uso di password non sicure o dalla mancanza di attuazione di condizioni di sicurezza da parte del client o su apparecchiature e gateway usati dal client.

IV. Diritti d’uso
(1) In conformità a questi STC e in sostituzione del pagamento di una tariffa [capitolo IX], il supplier concede al client il diritto temporaneo e non esclusivo di accedere e (a) di usare i services, esclusivamente su un subtenant separato, solo per i propri scopi commerciali interni, (b) di connettere i propri gateway solo ai services usando esclusivamente API che siano state fornite dal supplier o da un suo licenziante o da un licenziante di quest’ultimo, (c) di usare services esclusivamente nell’ambito del/dei gateway di autosen.
(2) Nonostante quanto sopra affermato, il client può autorizzare utenti individuali di terze parti (ad esempio, fornitori di services) ad accedere e ad usare services sul rispettivo subtenant del client, solo sulla base di termini e condizioni scritte che: (a) non siano meno restrittive di quelle contenute in questi STC, (b) non comprendano interpretazioni false o fuorvianti o qualsiasi assicurazione o garanzia nei confronti del supplier di services o del suo licenziante (c) proteggano in modo adeguato le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale del supplier o del suo licenziante e (d) rientrino nello scopo che è stato definito nel capitolo IV (1) di questi STC.

V. Restrizioni d’uso
(1) Il diritto di usare i services qui concessi è sottoposto alle seguenti restrizioni. Nulla in questi STC deve essere interpretato in modo da significare, per deduzione o in altro modo, che al client sarà permesso qualsiasi accesso al codice di programmazione o sorgente di services o al software che ne è la base (o a una sua qualsiasi parte) o un diritto di installare localmente il software che ne è la base o qualsiasi sua parte in qualsiasi sistema del client o di qualsiasi terza parte.
(2) In aggiunta a ciò, il client:
a) non dovrà copiare, creare qualsiasi lavoro che ne sia derivato, trasferire (ad esempio, vendere, rivendere, dare in affitto, in leasing), assegnare, mettere in comproprietà o comunque sfruttare commercialmente services o rendere disponibili services a qualsiasi terza parte, compreso qualsiasi ente consociato, dipendente o affiliato, a meno che questo non sia permesso da questi STC o da una legge obbligatoria applicabile.
b) non dovrà interferire con o disturbare l’integrità o le prestazioni di services o di dati qui contenuti (ad esempio, eseguendo verifiche delle prestazioni, a meno che questo non sia stato concordato per iscritto tra le parti;
c) non dovrà tentare di ottenere un accesso non autorizzato a services o a corrispondenti sistemi o reti.
d) non dovrà divulgare informazioni sulle prestazioni relative a services o al software che ne è la base;
e) non dovrà archiviare o elaborare qualsiasi dato personale dei seguenti tipi: informazioni sull’origine razziale o etnica di una persona, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a un sindacato, salute (HITECH – Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act & HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act), vita sessuale, informazioni relative a conti bancari o a carte di credito (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) inclusi, ma senza limitazione a questi, i dati in conformità all’art. 9, n° 1 del GDPR (General Data Protection Regulation / Regolamento generale di protezione dei dati));
f) non dovrà usare le capacità di configurazione e di trasmissione di informazioni di services per qualsiasi altro scopo al di fuori di quelli stabiliti in questi STC; oppure
g) non dovrà utilizzare comunque services in qualsiasi modo che non sia: (i) in conformità con una legge da applicare (compreso, ma senza limitazione a questo, il trasferimento di dati/informazioni illegali, che violi i diritti di proprietà di qualsiasi terza parte); o (ii) esplicitamente permesso sulla base di questi STC.
h) non dovrà scaricare, accedere e/o dare accesso a, o comunque esportare o riesportare qualsiasi software o service, tecnologia o altra informazione tratta di, che ne siano alla base, ad eccezione di quanto esplicitamente stabilito in questi STC e in totale conformità con tutte le leggi e con tutti i regolamenti nazionali ed internazionali applicabili. Il client concorda di indennizzare, mantenere indenne e difendere il supplier nei confronti di ogni e qualsiasi responsabilità derivante o relativa alla violazione di questa clausola da parte del client. Il supplier si riserva il diritto di non dare esecuzione all’intero agreement, o a sue parti coinvolte, nel caso qualsiasi regolamento all’esportazione, nazionale o internazionale, o legislazione estera di commercio o qualsiasi restrizione su qualsiasi paese di destinazione/client/uso implicata in embargo o in altre sanzioni, proibisca la fornitura di beni a esportazione controllata (elementi a doppio uso) e services che devono essere riconosciuti al client in conformità a questi STC. Il client deve essere informato se sia necessaria una corrispondente approvazione ufficiale all’esportazione da parte di autorità nazionali o internazionali di controllo dell’esportazione e se il supplier possa posticipare la fornitura di services in questione fino a quando tutte queste approvazioni richieste siano state concesse. Nel caso di qualsiasi modifica delle rispettive classifiche o requisiti per l’esportazione, il supplier può posticipare oppure sospendere (a seconda dei casi) la fornitura di services coinvolti, fino a quando tutte queste approvazioni richieste siano state concesse e, nel caso queste approvazioni non vengano concesse, annullare la fornitura dei rispettivi services.

VI. Software di terze parti / Software open source
Il software può comprendere componenti che sono soggetti a restrizioni da condizioni speciali di licenza di terze parti o da licenza open source. Le parti coinvolte, compreso il testo della licenza che deve essere applicata, sono indicate nella corrispondente Manuale di istruzioni nella misura in cui questa è obbligatoria nell’ambito delle rispettive licenze.

VII. Riserva di diritti
Tutte le informazioni riservate, come pure tutti i diritti di proprietà intellettuale e il titolo relativo ai services (tranne che nella misura in cui coinvolgano qualsiasi client o elemento in possesso di terze parti) resteranno con il supplier e/o con il suo licenziante (a seconda dei casi) e, in base a queste STC, al client non viene trasferito alcun interesse o proprietà di tali elementi. Sottoposto solo ai diritti espressamente concessi al client in base a questi STC, tutti i diritti e l’interesse nei e per i services rimarranno con il proprietario e gli apparterranno esclusivamente.

VIII. Disponibilità del software
Il supplier garantisce una disponibilità dei services, come descritto nella Manuale di istruzioni. Per motivi tecnici, su cui il supplier non può influire, si può arrivare a restrizioni nella disponibilità dei services. Sotto questa fattispecie ricadono in particolare le azioni di terzi, che non agiscono su incarico del supplier, le condizioni tecniche di Internet e di forza maggiore, su cui il supplier non può influire. Anche l’hardware e il software e l’infrastruttura tecnica utilizzati dal cliente possono influire sulle prestazioni del supplier. Per quanto tali circostanze influiscano sulla disponibilità o sulla funzionalità delle prestazioni apportate dal supplier, questo non produce alcun effetto sulla conformità contrattuale delle prestazioni apportate.

IX. Pagamento
(1) La commissione sul pagamento e le condizioni di pagamento sono definite nella conferma di acquisto emessa dal supplier.
(2) Se il client sceglie di pagare mediante una procedura di addebito diretto, egli autorizza irrevocabilmente il supplier ad incassare i pagamenti da versare alla scadenza mediante addebito diretto dal suo conto con l’IBAN, il BIC e con la denominazione precisa dell’istituto di credito da lui stesso inseriti.
(3) Se il cliente è in ritardo per più di quattro settimane nel pagamento di un bonifico in scadenza, il supplier è autorizzato, dopo un avvertimento preliminare con fissazione della scadenza e dopo decorrenza della data di scadenza, a bloccare l’accesso ai services. Il diritto del supplier al bonifico resta impregiudicato da questo blocco. L’accesso ai services viene nuovamente riattivato senza ritardi dopo il completo saldo dei residui di debito. Il diritto di blocco dell’accesso permane come mezzo meno gravoso anche nel caso in cui il supplier abbia diritto al licenziamento straordinario.
(4) Il client non ha alcun titolo per il rimborso di qualsiasi commissione per l’uso parziale del service, l’annullamento o la sospensione dei services.

X. Termine e rescissione
(1) Il termine dell’agreement si applica in conformità alla conferma di acquisto emessa dal supplier.
(2) Ciascuna delle parti può rescindere l’agreement con una durata di un (1) mese, con scadenza di (1) mese ed effetto alla fine del mese successivo e l’agreement con la durata di (1) anno con la scadenza di (1) mese ed effetto alla fine del rispettivo anno, senza che debba essere stabilita per questo una causa.
(3) Il diritto di rescissione straordinaria per giusta causa rimane impregiudicato. Quale giusta causa vale in particolare: (i) l’apertura di un procedimento di transazione o di insolvenza relativo al patrimonio del cliente; (ii) la violazione da parte del cliente del suo obbligo di pagamento di un bonifico in scadenza, nonostante l’ingiunzione e la fissazione di una adeguata scadenza da parte del supplier, dopo decorrenza dell’adeguata scadenza; (iii) la violazione da parte del cliente del suo obbligo di mantenimento di un adeguato livello di sicurezza IT oppure la mancata installazione o una difettosa installazione da parte del cliente degli aggiornamenti della sicurezza messi a disposizione dal provider del service; la violazione da parte del cliente di alcune delle disposizioni sostanziali di questo contratto, in particolare, se il cliente, nonostante l’ingiunzione scritta, continua a violare i suoi obblighi.

XI. Obblighi del supplier
Nel corso del periodo dell’agreement, il supplier avrà i seguenti obblighi:

(1) In sostituzione del pagamento delle commissioni, il supplier fornirà servizi come descritto in questi STC;
(2) Il supplier effettuerà degli sforzi commercialmente ragionevoli per rendere i services accessibili al client, a condizione della disponibilità di una infrastruttura di terza parte (ad esempio, laaS / Infrastructure as a Service), manutenzione, disponibilità di reti di terza parte, apparecchiature di comunicazione ed eventi di forza maggiore;
(3) il fornitore nel fornire i services metterà in atto misure di sicurezza commercialmente ragionevoli;
(4) Il supplier ha la responsabilità di fornire la connettività tra gateway e services, a condizione che sia disponibile il collegamento radio in conformità alle condizioni commerciali supplementari; il supplier non è responsabile della disponibilità del collegamento radio.

XII. Obblighi del client
Nel corso del periodo dell’agreement, il client avrà i seguenti obblighi:

(1) Il client informerà il supplier se sorge qualche disputa riguardo ai services e si conformerà a tutte le istruzioni ragionevoli del supplier a questo proposito;
(2) Il client è il solo responsabile di tutti i dati del cliente forniti o caricati, archiviati nei services o trasmessi tramite i services al supplier, e dell’uso di questi services. Tale responsabilità comprenderà (ma non sarà limitata solo a questo) il dovere di assicurare qualsiasi diritto e permesso in relazione alla privacy, che possano essere richiesti dalla legge locale o dalle politiche interne del client e il dovere di eseguire copie di backup, in modo da evitare qualsiasi perdita o danno.
(3) Il client garantisce e dichiara che manterrà le di misure di sicurezza per coprire, senza limitazioni, riservatezza, autenticità e integrità, per assicurare che l’accesso ai services sia limitato e impostato sulla base dei presenti STC.

XIII. Garanzia
(1) Qualsiasi materiale pubblico (ad esempio, materiale di marketing) che comprenda qualsiasi tipo di dati tecnici, specifiche o dichiarazione di service non avrà i requisiti di descrizione dei services. A condizione che i services vengano usati in conformità ai presenti STC, il supplier garantisce che i services saranno conformi alla Manuale di istruzioni; deviazioni immateriali e insignificanti dalla Manuale di istruzioni sono escluse da tale garanzia. Il supplier non fornisce alcuna garanzia che i services soddisferanno tutti i requisiti del client o che i services funzioneranno senza interruzioni ed esenti da errori.
(2) Prerequisito di qualsiasi reclamo riguardante una violazione degli obblighi dei services (“Violazione dei services”) è che (a) il client, immediatamente dopo il verificarsi di una violazione dei services, invii una relazione al supplier, comprendente informazioni e descrizione dell’emergenza della violazione del service, gli effetti della violazione del services o e le circostanze nel cui ambito emerge la violazione del service e (b) la violazione del service sia riproducibile e rilevabile.
(3) Nel caso i requisiti sopra stabiliti siano soddisfatti e a condizione che la violazione del service sia colpa del supplier, il supplier sanerà (ad esempio, eliminerà o elaborerà) la violazione dei services entro un ragionevole periodo di scadenza delle prestazioni. Se il supplier non sarà in grado di sanare la violazione dei services entro un ragionevole periodo di scadenza delle prestazioni, allora il client potrà rescindere l’agreement. Qualsiasi ulteriore reclamo sulla garanzia è escluso. I capitoli Responsabilità ed Esenzione di quegli STC e qualsiasi restrizione di Garanzia e/o Responsabilità stipulata nelle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende o tutti gli altri Termini e Condizioni del supplier applicabili rimangono inalterati.
(4) Il client conferma che i services non possono essere usati per applicazioni ad alto rischio, in cui luoghi precisi o caratteristiche sulle mappe sono essenziali per il client, ad esempio, l’uso dei services in caso di services di emergenza. Il client conferma che i services non possono essere usati come parte di una verifica delle prestazioni o come stress test, senza l’esplicito permesso scritto del supplier. Non è permesso sovraccaricare di proposito i services, né allo scopo di verifica, né per verificare i limiti delle prestazioni dei gateway connessi o degli stessi services. Il client deve prendere dei provvedimenti per evitare un sovraccarico accidentale.

XIV. Responsabilità/esenzione
(1) Senza tenere conto di motivazioni legali, il supplier sarà soggetto a una responsabilità illimitata per qualsiasi danno causato da atti intenzionali o da omissioni o da negligenza grave e per qualsiasi reclamo, sul quale la responsabilità sarebbe in generale inapplicabile, comprese le perdite derivanti da morte, ferite fisiche e danni alla salute. In caso di negligenza ordinaria o leggera, il supplier sarà responsabile solo di violazioni di un obbligo materiale contrattuale (obblighi “cardinali”). Gli obblighi cardinali sono doveri contrattuali, il cui soddisfacimento è assolutamente necessario per assicurare le ordinarie prestazioni del contratto e sul cui rispetto il client ordinariamente si affida o potrebbe ragionevolmente aspettarsi di doversi affidare. Nella misura permessa dalla legge: (i) Il supplier non sarà responsabile per la mancanza di qualsiasi successo commerciale, perdita di profitti e danni indiretti e (ii) la responsabilità in conformità con le clausole suddette sarà limitata ai danni tipici e prevedibili, ma in nessun caso sarà superiore all’importo totale della/e commissione/i corrispondente al volume del rispettivo ordine di acquisto.
(2) Il supplier sulla base delle presenti STC non avrà alcuna responsabilità nei riguardi di qualsiasi reclamo fondato (a) su services che sono stati modificati da qualcuno diverso dal supplier o da una terza parte esplicitamente nominata dal supplier; (b) sull’uso di una release, diversa da quella allora in vigore, di qualsiasi cliente privilegiato o plug-in fornito al client allo scopo di accedere e di usare i services, nel caso la violazione avrebbe potuto essere evitata dall’uso della release allora in vigore, qualora fosse stata disponibile per il client; (c) sull’uso di services in concomitanza con dati del client, nel caso l’uso di tali dati avesse dato luogo al reclamo per la violazione; (d) sull’uso insicuro dei services.
(3) Il client esimererà, difenderà e manterrà il supplier indenne da qualsiasi azione portata avanti da una terza parte nei confronti del supplier o del licenziante del supplier nella misura in cui questo ha come causa determinante una asserzione che: (a) qualsiasi accesso ai dati del client o al loro uso con i services; oppure (b) la modifica o l’uso dei services con le applicazioni del client ha violato qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o segreto commerciale e paga quei danni o costi in riferimento alla transazione di tale azione o infine liquidata nei confronti del supplier in tale azione, comprese, ma senza limitazione a queste, ragionevoli parcelle di avvocati, purché il supplier: (i) notifichi prontamente al client qualsiasi azione del genere; e (ii) fornisca al client piena autorità, informazioni e assistenza per difendersi da tale reclamo; e (iii) dia al client il controllo unico della difesa da tale reclamo e tutte le trattative per arrivare a un compromesso su qualsiasi reclamo del genere. Il client avrà il diritto di comporre o di risolvere con un compromesso qualsiasi reclamo del genere, purché tale composizione o compromesso non imponga qualsiasi costo o svantaggio materiale al supplier, senza il preventivo consenso scritto del supplier.

XV. Audit
(1) Il client consente con questo atto che il supplier o il suo fornitore della licenza possa accedere all’uso delle statistiche dai services. Il client, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una richiesta scritta del supplier, fornirà per iscritto al supplier una quantità sufficiente di ulteriori informazioni particolareggiate per mettere in condizione il supplier o il suo licenziante di eseguire una valutazione della conformità da parte del client rispetto ai termini e alle condizioni fissate nei presenti STC.
(2) Il supplier o il suo licenziante oppure, a discrezione o del supplier o del suo licenziante oppure un consulente indipendente, avranno il diritto, dandone ragionevole comunicazione al client, di accedere a qualsiasi e a tutti i rispettivi dati di log-in, conservati e gestiti dal client in riferimento a qualsiasi account creato dal supplier allo scopo di eseguire un audit sull’uso dei services da parte del client, in conformità alle condizioni stabilite nei presenti STC.

XVI. Riservatezza
(1) Ciascuna parte può usare la confidential information di una parte che la mette a conoscenza solo per gli scopi di questo agreement e deve mantenere riservata la confidential information di ciascuna parte che la metta a conoscenza, ad eccezione della misura (se esiste) in cui il destinatario di qualsiasi confidential information venga richiesto dalla legge di portare a conoscenza questa confidential information.
(2) Ciascuna delle parti può portare a conoscenza la confidential information dell’altra parte a coloro, tra i suoi dipendenti e agenti, che hanno la necessità di conoscere la confidential information ai fini di questo agreement, ma solo se il dipendente o l’agente eseguono una operazione riservata in una modalità approvata dall’altra parte.
(3) Le parti concordano di restituire tutti i documenti e gli altri materiali contenenti la confidential information immediatamente dopo avere completato i services.
(4) Gli obblighi di riservatezza riportati in questi STC non si estendono alle informazioni che (a) erano legittimamente in possesso della parte ricevente prima delle trattative che hanno portato all’agreement; (b) sono o diventano, dopo il giorno in cui viene firmato l’agreement, di dominio pubblico (comunque non come conseguenza di una violazione di questi STC); oppure (c) devono essere portate a conoscenza per effetto di una legge obbligatoria.

XVII. Protezione dei dati
(1) Ciascuna parte assume l’impegno di conformarsi ai suoi obblighi in base alle rispettive leggi, principi e agreement applicabili per la protezione dei dati.
(2) Il client accorda, sia al supplier che al fornitore di services eventualmente incaricato per gli scopi di esecuzione dell’agreement, il diritto di riprodurre i dati archiviati dal supplier per il client, nella misura in cui questo è necessaria per realizzare le prestazioni che sono dovute in virtù di questo agreement. Il supplier o il fornitore di services eventualmente incaricato è anche legittimato a presentare i dati in un sistema sostitutivo o in un separato centro di calcolo sostitutivo. Per l’eliminazione di guasti, il supplier ha inoltre il diritto di apportare modifiche alla struttura dei dati o al formato dei dati.
(3) Nella misura in cui il supplier elabora o su incarico del client fa elaborare, sui sistemi IT che tecnicamente fanno capo alla sua responsabilità, i dati riferiti alle persone, deve essere concluso tra il client e il supplier un corrispondente agreement per l’elaborazione contrattuale.
(4) Il software e i dati del client devono essere protetti da un accesso non autorizzato mediante opportuni provvedimenti tecnici. I provvedimenti tecnici per la sicurezza devono essere ricavati dalla descrizione del prodotto. Se vengono a conoscenza punti deboli (vulnerabilities) nell’ambito dei services, il supplier deve conseguentemente informare il client ed eventualmente predisporre aggiornamenti dei sistemi di sicurezza. Il supplier si riserva di installare aggiornamenti critici per la sicurezza senza l’esplicita approvazione del cliente.

XVIII. Subfornitori
Un provider può assumere o incaricare uno o più subfornitori affinché realizzino ogni e qualsiasi obbligo sulla base di questi STC.

XIX. Istruzioni varie
(1) Il supplier è legittimato ad identificare il cliente come client nei materiali pubblicitari del supplier. In funzione della ragionevole richiesta da parte del supplier, il client concorda di: (a) servire da riferimento, e (b) fornire una ragionevole assistenza in relazione a comunicati stampa che annuncino o promuovano la relazione tra le parti o studi di casi specifici o altro materiale collaterale di marketing.
(2) Il client concorda che il supplier e il suo licenziante possono usare il nome del client, il logo e il riquadro d’uso su sito web del supplier o del suo licenziante, i materiali e le presentazioni. Il supplier concorda di seguire qualsiasi linea guida del cliente di cui sia a conoscenza, in relazione alla presentazione del nome e del logo del cliente nei suoi materiali.
(2) Valgono di conseguenza gli articoli XIII (sede e legge applicabile) delle Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi” – CV) valide per i rapporti commerciali con aziende tra aziende.
(3) Il supplier è legittimato a modificare unilateralmente queste condizioni generali di contratto – nella misura in cui siano incluse nel rapporto contrattuale con il client – nella misura in cui questo appaia opportuno o necessario per adeguarsi a una modifica della situazione legislativa, della giurisprudenza o di altre circostanze del mercato, in particolare delle condizioni tecniche di riferimento. Nella misura in cui il supplier abbia intenzione di intraprendere una tale modifica delle condizioni commerciali supplementari, che non abbia per oggetto esclusivamente un adeguamento alle disposizioni legislative o ufficiali, il supplier lo comunicherà al client con un messaggio scritto almeno 3 (tre) settimane prima del momento di implementazione della modifica. Il client è legittimato a rescindere il rapporto contrattuale con efficacia al momento dell’entrata in vigore della rispettiva modifica. Se il client non rescinde il rapporto in forma scritta entro sei settimane dopo l’arrivo della comunicazione di modifica del supplier, la rispettiva modifica diventa parte integrante del contratto al momento della sua entrata in vigore. Il supplier nella comunicazione di modifica richiamerà l’attenzione in modo particolare su questo effetto giuridico.

Condizioni di contratto aggiuntive


- Servizi di telefonia mobile M2M/ioT -

Queste condizioni di contratto aggiuntive (CCA) integrano le Condizioni di consegna generali per prodotti e prestazioni dell'industria elettronica (“Condizioni di consegna verdi"” – CV).

I. Oggetto del contratto
Queste condizioni di contratto aggiuntive valgono per i servizi di telefonia mobile per applicazioni Machine-to-Machine (M2M) e dell'Internet of Things (IoT) e i relativi servizi supplementari (di seguito denominati anche in forma breve "prestazioni"), ordinati dal cliente presso autosen gmbh (di seguito autosen).
La validità di condizioni di contratto del cliente contraddittorie o devianti rispetto a queste condizioni generali di contratto è esclusa.
Il cliente è consapevole che autosen non è un provider di servizi di telecomunicazione.

II. Ordine
Il cliente si impegna a indicare in questo processo d'ordine esclusivamente dati completi che corrispondano a verità. Inoltre il cliente si impegna a inviare ad autosen tutti i documenti rispettivamente necessari per l'ordine secondo § 111 comma 1 capoverso 3 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz, TKG) o – se offerto da autosen – a partecipare a un altro processo di verifica dell'identità idoneo secondo § 111 comma 1 capoverso 4 della TKG; questo obbligo vale di conseguenza anche per il caso di modifica dei dati del cliente certificati prima o dopo la stipulazione del contratto (§ 111 comma 3 della TKG).

III. Prestazioni
(1) Le prestazioni ai sensi di queste CCA comprendono i seguenti componenti:

a) La cessione di un collegamento di telefonia mobile per applicazioni M2M/IoT legato al prodotto hardware corrispondente di autosen (di seguito denominato hardware) con il quale il cliente può usare collegamenti dati di telefonia mobile a bassa larghezza di banda e altre prestazioni di rete e di servizi di rete – questo avviene tramite messa a disposizione della scheda chip codificata nell'hardware (eSIM). La scheda chip (eSIM) è montata nell'hardware e legata a quest'ultimo. Il cliente può usare il collegamento di telefonia mobile e le prestazioni di rete e di servizi di rete solo con l'hardware.
b) La messa a disposizione di un collegamento dati di telefonia mobile a bassa larghezza di banda nella Repubblica Federale Tedesca e – se disponibile in virtù di accordi di roaming esistenti tra i provider di rete di telefonia mobile interessati – in altri Paesi membri UE definiti nella descrizione delle prestazioni o in Stati terzi.
(2) Tutte le prestazioni ai sensi di queste CCA valgono con la limitazione del loro uso esclusivo da parte del cliente in combinazione con l'hardware.
(3) Le prestazioni esatte ai sensi di queste CCA dipendono rispettivamente dalla descrizione del prodotto.
(4) autosen mette a disposizione le prestazioni ai sensi delle CCA nell'ambito delle sue possibilità tecniche e aziendali. Il collegamento di telefonia mobile di cui sopra avviene rispettivamente sulla base di prestazioni anticipate di provider di rete di telefonia mobile dotati di licenza.
(5) autosen si avvale di subappaltatori come fornitori di servizi tecnici. autosen indica esplicitamente che il tipo e l'entità delle prestazioni anticipate dei relativi provider di rete di telefonia mobile, in particolare anche le tecnologie di trasmissione rispettivamente disponibili (ad es. nessuna possibilità di uso permanente di 2G/NB-IoT in alcuni Paesi), possono essere diversi e che inoltre alcune tecnologie di trasmissione disponibili non consentono l'uso di determinate prestazioni di rete e di servizi di rete. I dettagli delle relative prestazioni effettivamente disponibili dipendono dalla descrizione del prodotto.
(6) La scheda chip deve essere acquistata dal cliente; quindi alla consegna la scheda chip diventa di proprietà del cliente. Il diritto di autosen (a) di disattivare o bloccare la scheda chip quale parte delle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni di queste CCA o (b) di modificare la configurazione della scheda chip tramite comando remoto OTA (Over the Air) con lo scopo di continuare a garantire le prestazioni stesse o di scaricare e installare sulla scheda aggiornamenti software rimane impregiudicato e sussiste per l'intera durata del contratto. A partire dal momento del passaggio del rischio, il cliente è responsabile dello smarrimento o della compromissione accidentale della scheda chip. Pertanto autosen in particolare non è tenuta a sostituire una scheda chip smarrita o che abbia subito danni o sia diventata inutilizzabile per cause non imputabili a autosen. Inoltre tutti i contingenti sono finalizzati all'uso con la scheda chip corrispondente effettivamente ceduta. Pertanto per il caso riportato al capoverso 4, autosen non è neanche tenuta a trasferire un contingente residuo non più utilizzabile su un'altra scheda chip o a rimborsarlo in altro modo.
(7) Il passaggio del rischio per la scheda chip avviene secondo § 447 comma 1 del codice civile tedesco (BGB).
(8) Se sussiste una responsabilità per i difetti di autosen per quanto riguarda singoli elementi delle prestazioni ai sensi di queste CCA, questa si basa sulle prescrizioni di legge. In particolare il termine di prescrizione per diritti derivanti da vizi delle schede chip deve essere calcolato a partire dal momento in cui il cliente riceve l'hardware con le schede chip in questione. I diritti al risarcimento danni derivanti da vizi sono limitati ai sensi delle disposizioni del punto VII di queste CCA.
(9) Per motivi aziendali e/o per motivi di sviluppo tecnico autosen è autorizzata a modificare le specifiche e le funzioni delle prestazioni ai sensi di queste CCA e ad adattare di conseguenza la descrizione del prodotto, a condizione che la relativa modifica non limiti o comprometta le caratteristiche importanti delle prestazioni ai sensi di queste CCA. Conseguenza possono essere anche requisiti di sistema diversi di cui il cliente deve tener conto (vedi punto IV di queste CCA). I capoversi 1 e 2 valgono in modo analogo in caso di modifiche dei servizi offerti da parte di terzi da cui autosen acquista prestazioni anticipate necessarie per adempiere alle prestazioni oggetto del contratto.
(10) Nessuna delle parti è responsabile per l'adempimento dei relativi obblighi se ciò è impedito da cause di forza maggiore. Queste includono in particolare eventi imprevedibili, non influenzabili e fuori dal controllo delle parti, in particolare situazioni di maltempo, inondazioni, frane, terremoti, tempeste, caduta di fulmini, incendi, epidemie, attacchi terroristici, azioni militari (con o senza dichiarazione di guerra), rivolte, esplosioni, sciopero o altre proteste lavorative, sabotaggio, interruzioni dell'alimentazione di energia, espropri forzati da parte di enti statali.

IV. Condizioni d'uso/obblighi di cooperazione del cliente
(1) Il cliente può avvalersi delle prestazioni ai sensi di queste CCA e della descrizione del prodotto solo per scopi propri.
(2) Il cliente può cedere le prestazioni oggetto del contratto a terzi solo nel rispetto delle stesse limitazioni riportate in queste CCA. Inoltre il cliente non deve fornire assicurazioni o garanzie da parte di autosen o del suo concedente di licenza fuorvianti o errate ed è tenuto a proteggere le informazioni confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale di autosen e del suo concedente di licenza. Il cliente non è autorizzato a proporsi come provider di servizi di telecomunicazione usando le schede chip cedutegli per l'uso e a offrire a terzi servizi di telefonia mobile e prestazioni di mediazione o di interconnessione.
(3) Le prestazioni ai sensi di queste CCA non devono essere usate in modo indebito o in altro modo illegale, che violi divieti di legge vigenti nella Repubblica Federale Tedesca o nel relativo Paese d'uso. In particolare al cliente è proibito l'invio di informazioni, oggetti e altre prestazioni non richiesti vietati per legge. Inoltre (a) non è consentito trasmettere informazioni con contenuti illegali o immorali, né farvi riferimento, (b) non è consentito stabilire collegamenti con lo scopo di permettere al cliente o a terzi di ricevere pagamenti o altre controprestazioni in virtù del collegamento stesso o della sua durata (ad es. per SMS a chatline o hotline) o che non siano finalizzati alla comunicazione diretta con un altro partecipante, ma che abbiano il solo scopo di stabilire un collegamento e/o della durata del collegamento e (c) devono essere rispettati i diritti d'autore, dei marchi, brevettuali, al nome e di identificazione nazionali e internazionali, nonché i diritti di protezione commerciali e di personalità di terzi.
(4) autosen è autorizzata in caso di violazioni gravi da parte del cliente degli obblighi che è tenuto a rispettare secondo il punto IV.3 di queste CCA a bloccare le prestazioni oggetto di contratto addebitando i costi al cliente, senza che il cliente sia esonerato dall'obbligo di pagare i compensi concordati. Il regolamento del § 45o della TKG sul blocco di numeri telefonici rimane impregiudicato.
(5) Il cliente si impegna a rispettare nel suo ambito di responsabilità i requisiti di sistema definiti nella descrizione del prodotto per l'uso delle prestazioni ai sensi di queste CCA e ad adempiere agli obblighi di cooperazione definiti in queste CCA e nella descrizione del prodotto. Se il mancato rispetto dei requisiti di sistema secondo il capoverso 1 da parte del cliente può comportare effetti svantaggiosi sul funzionamento della rete, in particolare sulla sicurezza o sull'integrità di rete (ad es. il cliente usa dispositivi terminali non compatibili con la rete), in particolare autosen è anche autorizzata a bloccare la scheda chip interessata, eventuali ulteriori diritti di autosen rimangono impregiudicati.
(6) Inoltre il cliente è tenuto,
a) a segnalare immediatamente al servizio clienti di autosen la perdita o lo smarrimento dell'hardware con la scheda chip ceduto al cliente;
b) a comunicare immediatamente o a far comunicare da un terzo con relativa delega in forma scritta una modifica del nome o della firma, della forma giuridica, dell'indirizzo o del destinatario della fattura;
c) in caso di una richiesta di informazioni ufficiale o giudiziaria in relazione alle prestazioni ai sensi di queste CCA, a fornire immediatamente le informazioni richieste relative al rapporto tra autosen e il cliente e in particolare a trasmettere ad autosen o a terzi incaricati da autosen documenti e informazioni necessari a rispondere alla richiesta di informazioni in questione.

V. Risarcimento
(1) Viene applicata la clausola IX delle Condizioni di contratto speciali.
(2) In caso di violazioni da parte del cliente di prescrizioni applicative della descrizione del prodotto autosen è autorizzata a richiedere al cliente il pagamento dei costi supplementari insorti. Altrimenti i diritti di legge di autosen rimangono impregiudicati.
(3) Il cliente è tenuto a presentare i reclami entro 6 (sei) settimane a partire dalla realizzazione del collegamento. Se entro questo termine non viene presentato nessun reclamo, la prestazione vale come accettata. I diritti di legge del cliente in caso di reclami in seguito a tale scadenza rimangono impregiudicati.

VI. Durata
Viene applicata la clausola X delle Condizioni di contratto speciali.

VII. Responsabilità
(1) Viene applicata la clausola XIV delle Condizioni di contratto speciali.

VIII. Riservatezza/protezione dei dati
Vengono applicate le clausole XVI e XVII delle Condizioni di contratto speciali.

IX. Informazioni obbligatorie ai sensi della legge sulle telecomunicazioni
(1) Informazioni sui processi approntati con il provider di servizi di telecomunicazione partner di autosen per la misurazione e il controllo del traffico dei dati per evitare l'occupazione di tutte le risorse o il sovraccarico di un collegamento di rete e informazioni sulle possibili conseguenze sono riportate in internet all'indirizzo https://1nce.com/en/imprint/ (vedi la rubrica in lingua inglese "Mandatory disclosures under telecommunications law"). (2) Un elenco delle misure con cui il provider di servizi di telecomunicazione partner di autosen può reagire a violazioni della sicurezza o dell'integrità o a minacce o punti deboli è riportato in internet all'indirizzo https://1nce.com/en/imprint/ (vedi la rubrica in lingua inglese "Mandatory disclosures under telecommunications law"). (3) Il cliente può richiedere che: (a) la rete blocchi gratuitamente l'uso del suo accesso di rete per determinati numeri telefonici, a condizione che ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e (b) la rete blocchi gratuitamente l'identificazione del suo collegamento di telefonia mobile per l'utilizzo e la fatturazione di una prestazione di cui si sia avvalso oltre al collegamento.

X. Subappaltatori
Viene applicata la clausola XIX delle Condizioni di contratto speciali.

XI. Disposizioni finali
Viene applicata la clausola XX delle Condizioni di contratto speciali.

 

 

 

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